Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14495 - pubb. 22/03/2016

Contratto preliminare di società ed esecuzione specifica dell'obbligo di stipulare il contratto di società di persone

Tribunale Roma, 03 Novembre 2015. Est. Romano.


Società di persone - Contratto preliminare di società - Ricorso allo strumento di cui all'articolo 2932 c.c. per l'esecuzione specifica dell'obbligo di stipulare il contratto di società di persone - Esclusione - Risarcimento del danno



Benché, in linea di principio, possa ammettersi la legittimità del contratto preliminare di società a condizione, che, al pari di ogni altro contratto preliminare, esso rechi l’indicazione degli elementi essenziali del futuro contratto di società, deve tuttavia escludersi la possibilità di ricorrere allo strumento offerto dall’art. 2932 c.c. per l’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare un contratto di società di persone. Infatti, come affermato da una parte della dottrina, al di fuori dei casi in cui ricorrono ragioni di ordine pubblico, l’ordinamento non conosce l’imposizione autoritaria di forme di sodalizio o di comunità, specie se si tratti di organismi che, come quelli sociali e, precisamente, di contratti con comunione di scopo in relazione all'attività da svolgere in comune, presuppongono spontanee predisposizioni psicologiche dei loro partecipanti. In questa prospettiva, nelle società di persone, la percorribilità del ricorso alla norma di cui all’art. 2932 c.c. deve essere necessariamente esclusa perché, presupponendo lo svolgimento dell’attività sociale la fattiva collaborazione della parte inadempiente, l’esecuzione dell’obbligo in forma specifica non offrirebbe alcuna garanzia in ordine al suo effettivo svolgimento e potrebbe determinare la paralisi della società prima che questa possa cominciare ad operare. In altre parole, il rimedio in argomento appare incompatibile con la struttura delle società di persone, caratterizzata dall’emersione dell’elemento personale. Al soggetto titolare del diritto alla costituzione del vincolo societario - parte di un contratto preliminare di società ovvero titolare del diritto di opzione sulla medesima costituzione - non resta, pertanto, altro rimedio che quello di richiedere il risarcimento del danno subito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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