Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15053 - pubb. 24/05/2016

Fusione societaria, cancellazione dal registro imprese e deposito del bilancio di società cancellata

Tribunale Roma, 30 Marzo 2016. Est. Romano.


Registro imprese - Cancellazione della società - Efficacia costitutiva-estintiva - Cessazione dell'attività - Vicende evolutive e modificative - Fusione - Esclusione

Società di capitali - Fusione - Creazione di nuovo soggetto - Esclusione - Vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto

Società - Società cancellata dal registro imprese - Approvazione del bilancio - Deposito presso il registro delle imprese - Ammissibilità



L’efficacia costitutiva - estintiva della società attribuita dall’art. 2495 c.c. alla cancellazione dal registro delle imprese si riferisce esclusivamente alle ipotesi di cancellazione conseguenti alla cessazione dell’attività e non già a quelle conseguenti a vicende evolutive - modificative dello stesso soggetto come la fusione (Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Alla luce della nuova formulazione dell’art. 2504-bis c.c., la fusione tra società non determina l’estinzione delle società che vi partecipano, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma costituisce una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto (ex plurimis, Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La società che provveda, quando ancora esistente, alla approvazione del bilancio, ha diritto di provvedere al deposito dello stesso qualora sia stato regolarmente approvato dall'assemblea e ciò anche nel caso la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, stante la funzione pubblicitaria informativa attribuita alle iscrizioni da eseguirsi nel registro stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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