Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15199 - pubb. 09/06/2016

Illegittima la cancellazione della società quando dal bilancio finale di liquidazione risulti la mancata conclusione dell'iter liquidatorio

Tribunale Roma, 19 Aprile 2016. Est. Romano.


Società - Cancellazione dal registro delle imprese - Rapporti giuridici ancora esistenti dopo la cancellazione - Prosecuzione in capo agli ex soci - Potere del Conservatore di verifica delle condizioni per l'iscrizione della cancellazione - Cancellazione della iscrizione in mancanza delle condizioni di legge

Registro imprese - Cancellazione della società - Svolgimento della fase liquidatoria - Necessità - Cancellazione quale risultato di una fattispecie a formazione progressiva

Registro imprese - Cancellazione della società - Bilancio finale di liquidazione - Esistenza di poste debitorie e creditorie o di beni non liquidati - Mancanza della conclusione dell'iter liquidatorio - Verifica da parte del registro delle imprese



Come evidenziato anche da altri giudici del registro (Giudice registro Milano, 22 novembre 2013; Trib. Bologna, 21 luglio 2014), pur ricostruendo la cancellazione di società dal Registro delle imprese in termini di efficacia estintiva e disegnando quindi il regime dei rapporti giuridici (ancora) sussistenti dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle imprese come un fenomeno latu sensu successorio coinvolgente gli (ex) soci e, così, venendo ad escludere la necessità di cancellazione di iscrizione di cancellazione nel caso di mancato compimento della liquidazione in riferimento a taluni rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, rapporti appunto destinati a proseguire in capo agli ex soci - la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. e a quello, conseguente, della cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c., anche per la iscrizione della cancellazione di società dal Registro, dovendo quindi tuttora ritenersi sussistente il potere del Conservatore ex art. 2189 secondo comma c.c. di verifica "delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e, correlativamente, la competenza del Giudice del registro ex art. 2191 c.c. ad ordinare la cancellazione della iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tra i presupposti della cancellazione dal Registro va annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria disegnata dal codice civile, nel cui sistema, in particolare per le società di capitali, la cancellazione dell'ente (e la connessa estinzione) non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (art. 2484 c.c.), nella nomina assembleare del liquidatore (art. 2487 c.c.), nella attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.) recante l'indicazione della "parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo", bilancio solo all'approvazione del quale può poi far seguito la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Dalla indefettibilità della fase liquidatoria nelle sue varie articolazioni discende la non rispondenza alle previsioni normative di situazioni che si risolvono nella completa pretermissione del procedimento endosocietario, come nel caso in cui la liquidazione dell'intero patrimonio sociale sia in concreto affidata - per un tempo futuro rispetto alla data di redazione del bilancio finale ed alla stessa cancellazione della società - ad un soggetto diverso dal liquidatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma ‘diretta’ di pagamento dei creditori sociali), il bilancio presentato non attesta la conclusione dell’iter liquidatorio; questa situazione può essere oggetto di verifica da parte dell'ufficio del registro delle imprese (e, quindi, del giudice del registro), la verifica che ha ad oggetto la qualificazione dell’atto stesso per come depositato dal liquidatore in termini di bilancio finale di liquidazione sulla base di una constatazione del tutto estrinseca, e dunque non di merito, in relazione alla contemporanea sussistenza di voci attive e passive. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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