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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15256 - pubb. 17/06/2016.

Sospensione cautelare di delibera di convocazione di assemblea straordinaria per la ricostruzione del capitale sociale


Tribunale di Roma, 25 Novembre 2014. Est. Romano.

Società di capitali - Delibera di approvazione del bilancio che non disponga distribuzione di utili - Contenuto dichiarativo di scienza - Domanda di sospensione cautelare - Reiezione

Società di capitali - Delibera di convocazione dell'assemblea straordinaria per la ricostruzione del capitale sociale - Sospensione cautelare - Esclusione

Società di capitali - Delibera di determinazione del compenso dell'amministratore - Voto decisivo dell'interessato - Conflitto di interessi - Sospensione cautelare - Perseguimento di fini incompatibili con gli interessi sociali


La delibera di approvazione del bilancio che abbia esclusivamente un contenuto dichiarativo di scienza dei risultati della gestione dell'esercizio sociale e non disponga distribuzione di utili o ripianamenti di perdite non è di per sé suscettibile di esecuzione, con la conseguenza che la domanda cautelare di sospensione della delibera che presenti tali caratteristiche dovrà essere respinta (cfr. in tal senso, Trib. di Roma, 16 dicembre 2010).

Non può, infatti, ravvisarsi un pregiudizio nella mera inidoneità del bilancio a rappresentare la situazione della società, che verrebbe comunque a permanere anche qualora si sospendesse la deliberazione, in quanto il provvedimento cautelare non potrebbe revocare l’avvenuta approvazione né sostituire le parti censurate del documento contabile in corrispondenza delle eccezioni evidenziate da parte del ricorrente.

Suscettibili di sospensione, al pari di qualunque deliberazione assembleare, saranno, quindi, le successive deliberazioni – ad esempio, quelle che intervengano sul capitale sociale – che presuppongono il bilancio e, in particolare, la situazione finanziaria ed economica della società esposta in quel bilancio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve essere respinta la domanda cautelare di sospensione della delibera che disponga la convocazione dell'assemblea straordinaria per la ricostruzione del capitale sociale ove la stessa non disponga distribuzione di utili né ripianamento di perdite, ma solo la convocazione dell'assemblea straordinaria, rimessa all'amministratore, per l'adozione eventuale degli opportuni provvedimenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Può essere fatta oggetto di sospensione in via cautelare la deliberazione avente ad oggetto la determinazione del compenso dell'amministratore assunta con il voto decisivo dell'interessato ma ciò soltanto nell'ipotesi in cui la delibera persegua fini personali incompatibili con gli interessi sociali, nel caso di specie da valutarsi con particolare riferimento al momento storico di crisi economica della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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