Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 155 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Roma, 03 Settembre 2004. Est. Gabriella Nuscolo.


Processo societario – Reclamo avverso il provvedimento cautelare di sospensione della nomina dell’amministratore – Rappresentanza della società nel processo – Conflitto di interessi – Rilevabilità d’ufficio.

Processo societario – Procedimento cautelare di sospensione della delibera assembleare avente ad oggetto la nomina dell’amministratore – Interesse della società – Valutazione comparativa.



Qualora la società proponga reclamo avverso il provvedimento cautelare di sospensione della delibera di nomina dell’amministratore, si pone la questione pregiudiziale della legittimazione dell’amministratore medesimo a rappresentare la società nel processo di impugnazione della deliberazione di sua nomina e della sussistenza di un eventuale conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore e per l’effetto della sussistenza o meno dei presupposti per la nomina, in tale procedimento, di un curatore speciale.
Tale questione pregiudiziale può essere sollevata d’ufficio, determinando il difetto di legittimazione processuale rappresentativa la mancanza di un requisito di regolare costituzione del rapporto processuale che sarebbe causa di nullità della sentenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il principio espresso nell’art. 2378 c.c., come modificato dal d. lgs. n. 5/03, secondo il quale il tribunale deve comparare il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sua esecuzione, costituisce una norma derogatoria al generale principio secondo il quale nel procedimento cautelare il presupposto del pericolo deve essere parametrato sul ricorrente. La ratio della scelta del legislatore risiede, infatti, nel favore per la stabilità degli atti della società, elemento, questo, ritenuto essenziale per il buon funzionamento della impresa collettiva sul mercato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis

RITENUTO

- Sul procedimento: che M. B., quale socio e legale rappresentante della Alfa Sport Center s.r.l., propone reclamo avverso l’ordinanza del tribunale di sospensione degli effetti della deliberazione della assemblea della società del 16 aprile 2004, di propria nomina quale amministratore, impugnata dall’altro socio C. C., nei confronti della società in persona del B. e di quest’ultimo quale socio, per nullità e/o annullabilità per mancata convocazione, difetto di legittimazione del B. a parteciparvi, determinante per la regolare costituzione della assemblea, e avvenuta presidenza a opera di un terzo, e C. C., chiede la reiezione del reclamo;

- che il reclamo è stato notificato al “curatore speciale della società” e alla udienza camerale è comparso il suddetto curatore che, senza costituirsi, ha dichiarato di essere stato nominato dal tribunale in altro procedimento pendente tra le stesse parti;

- Sul caso: che vi è contestazione tra le parti circa i fatti relativi allo svolgimento della assemblea la cui deliberazione è stata impugnata, e in particolare secondo le prospettazioni del C., questa dopo la convocazione da parte della terza amministratrice revocata con ordinanza del tribunale, L. C., dopo una discussione molto conflittuale, veniva chiusa per impossibilità di deliberare, come da redatto verbale; secondo quanto postulato dal B. invece, l’assemblea convocata come sopra, veniva sospesa, e, dopo l’allontanamento volontario del C. e della C., proseguiva con la partecipazione del B. e la presidenza del terzo Astengo, adottando la deliberazione impugnata;

- che vi è inoltre contestazione tra le parti circa la partecipazione del B. al capitale sociale, giacchè la precedente deliberazione di ripianamento delle perdite e ricapitalizzazione della società, con finanziamento e sottoscrizione del C. dell’intero capitale, a condizione sospensiva del mancato esercizio della opzione per il 50% delle quote da parte del B., che la avrebbe esercitata il 20 aprile 2004 per lo 0,6 per cento del capitale, avrebbe effetti con decorrenza diversa nelle differenti postulazioni delle due parti ed è stata impugnata dal B. senza che sia ancora intervenuta decisione sulla istanza di sospensione dei suoi effetti;

- Sulla questione pregiudiziale di legittimazione processuale; che il caso in esame pone la questione pregiudiziale della legittimazione del B. a rappresentare la società nel processo di impugnazione della deliberazione di sua nomina e della sussistenza di un eventuale conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore e per l’effetto della sussistenza o no dei presupposti per la nomina di un curatore speciale in questo procedimento, a nulla rilevando la nomina in altro processo;

- che il tribunale ritiene che detta questione possa essere sollevata d’ufficio, anche senza eccezione da parte del rappresentato, determinando il difetto di legittimazione processuale rappresentativa la mancanza di un requisito di regolare costituzione del rapporto processuale, causa di nullità della sentenza secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità;

- che la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui la citazione per impugnazione di deliberazione assembleare è regolarmente notificata al rappresentante anche in conflitto di interessi, salvo che nel processo de quo l’amministratore non sia portatore di una situazione giuridica incompatibile con quella della società (vedi già Cass. 30 ottobre 19970 n. 2263);

- che nel caso di impugnativa della deliberazione assembleare, in cui la società è per costante giurisprudenza di legittimità (già Cass. s.u. 18 aprile 1961, n. 851 e successive conformi), legittimata passiva, il suo interesse può identificarsi con quello alla dichiarazione di validità dell’atto, con conseguente stabilità dei suoi effetti;

- che pertanto nel caso di impugnazione di una deliberazione di nomina dell’amministratore, questi è portatore di un interesse giuridico alla reiezione della domanda di invalidazione dell’atto, giacchè gli effetti riflessi del giudicato tra socio impugnante e società sarebbero per lui pregiudizievoli, privandolo della carica di amministratore;

- che dunque la posizione giuridica del socio che partecipa al processo di impugnazione della deliberazione della assemblea della società, legittimata a resistere, può qualificarsi come intervento adesivo dipendente, in conformità alla giurisprudenza costante anche di legittimità, ed è perciò pienamente compatibile con quella della società stessa, cosicchè non sussiste alcun conflitto di interessi e l’amministratore è legittimato a rappresentare la società nel processo;

- Sulla sussistenza del periculum in mora; che parte reclamata prospetta quale fatti di pericolo a fondamento della propria pretesa cautelare da un lato la illegittimità stessa della nomina dell’amministratore, dall’altro il compimento di alcuni atti di mala gestio da parte del B. nella qualità di amministratore, quale il prelievo di denaro di cassa, causa del protesto di alcuni assegni a firma del precedente legale rappresentante;

- che parte reclamante viceversa postula quali opposti fatti di pericolo per la società per il caso di sospensione degli effetti della deliberazione, laprorogatio della precedente amministratrice, revocata dal tribunale in via cautelare per gravi irregolarità nella gestione;

- che per espresso disposto dell’art. 2378, come modificato dal D.lgs. 6/2003, recettivo di un precedente orientamento della giurisprudenza di merito, in sede di procedimento cautelare per la sospensione degli effetti della deliberazione invalida, il tribunale deve “ valutare comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione della esecuzione della deliberazione”, così prescrivendo un bilanciamento tra l’interesse ad agire in via cautelare del socio e quello a resistere della società;

- che trattasi di norma derogatoria al generale principio secondo cui nel procedimento cautelare il presupposto di pericolo deve essere parametrato sul ricorrente, la cui ratio risiede nel favore del legislatore del diritto societario per la stabilità degli atti della società (e quindi per i rimedi personali rispetto a quelli reali), ritenuto elemento di buon funzionamento della impresa collettiva sul mercato;

- che nell’attuare siffatto bilanciamento tra gli interessi lesi il tribunale rileva che i prospettati fatti di cattiva gestione del B. quale amministratore, contestati dalla società, sono sforniti di prova, essendo documentata unicamente una revoca dell’affidamento bancario al 21 aprile 2004 e quindi immediatamente dopo la nomina del nuovo amministratore, con conseguente presunzione che la situazione patrimoniale negativa della società, causa di sconfinamento dal fido, sia stata determinata piuttosto dalla trascorsa gestione, nei confronti della quale il tribunale ha accertato “gravi irregolarità”;

- che fatti rilevanti per il predetto bilanciamento restano dunque da un lato la postulata illegittimità della nomina del B. e dall’altro la situazione che si verrebbe a creare nel caso di sospensione degli effetti di tale nomina, essendo stato il precedente amministratore revocato ai sensi dell’art. 2476, fatto quest’ultimo rispetto a cui il tribunale deve porsi la questione della ammissibilità della prorogatio dell’amministratore revocato sino alla nomina di nuovo amministratore, su cui, in sede di interpretazione del previdente art. 2393 c.c., si registravano contrasti nella giurisprudenza di legittimità e di merito;

- che a questo proposito, se la tesi minoritaria ammetteva tale proroga di poteri in ragione della applicazione della norma generale dell’art. 2385, in tema di prorogatio dei poteri in caso di cessazione degli amministratori, per il caso di inapplicabilità dell’art. 2386 in mancanza di collegio sindacale e di attribuibilità ai sindaci di poteri sostitutivi di amministrazione ordinaria, la tesi maggioritaria, che negava tale applicabilità in quanto contraria alla ratio stessa della norma sulla revoca per responsabilità dell’organo gestorio, dava atto della conseguente vacatio di poteri nel caso in cui la assemblea non avesse nominato i nuovi amministratori e identificava quale unico rimedio il ricorso al tribunale per la messa in liquidazione della società ai sensi dell’allora art. 2449 c.c.;

- che dunque da un lato vi è il pericolo conseguente alla permanenza nella carica di un nuovo amministratore di eventuale illegittima nomina, certamente lesivo in tal caso dell’interesse del socio a che la società sia gestita da un organo espressione della volontà collegiale formatasi ai sensi di legge e statuto, dall’altro vi è il pericolo o della proroga di poteri in capo al precedente amministratore, nei confronti del quale sono state accertate gravi irregolarità, oppure di un vuoto di poteri gestori, in indubbia violazione dell’interesse della società ( e dei soci) a che questa sia amministrata con continuità e regolarità di gestione;

- che anche l’eventualità della messa in liquidazione della società per impossibilità di funzionamento ai sensi dei nuovi artt. 2484 s.s. è non meno lesiva degli interessi di società e soci, giacchè può identificarsi nel sistema un generale favore alla prosecuzione della attività sociale, sia pur temperato dal legislatore della riforma delle società a responsabilità limitata;

- che pertanto ad una comparazione tra i contrapposti interessi di socio ricorrente e società il tribunale ritiene prevalente il pericolo di malfunzionamento, o addirittura di scioglimento, a cui verrebbe esposta la società resistente nel caso alternativamente di proroga nella carica di un amministratore revocato per irregolarità nella gestione oppure di vuoto di poteri gestori rispetto al pericolo per il socio impugnante di far parte di una società temporaneante amministrata da un organo di eventuale invalida nomina;

- che pertanto il reclamo deve essere accolto e, in riforma del provvedimento reclamato, l’istanza di sospensione degli effetti della deliberazione impugnata respinta;

tutto ciò ritenuto:

1) accoglie il reclamo e respinge l’istanza di sospensione della deliberazione impugnata;

2) manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni.