Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16215 - pubb. 18/11/2016

Cancellazione d’ufficio della società, successione nei rapporti e impossibilità di procedere alla cancellazione della cessazione

Tribunale Roma, 29 Agosto 2016. Est. Romano.


Registro delle imprese - Omesso deposito dei bilanci per 3 anni consecutivi - Procedimento di cancellazione d’ufficio - Cancellazione della iscrizione della cessazione - Comunicazione ai soci delle avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio



Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2495 c.c., le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio per cui alla iscrizione della cessazione della società consegue l’effetto estintivo della società precisando che “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (cfr., Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070).

Sulla base delle conclusioni cui sono pervenute le sezioni unite della Corte di cassazione, l’esistenza di un fenomeno successorio impedisce di ravvisare ogni possibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società, una volta determinatosi l’effetto estintivo da essa considerato.

I soci di una società di capitali non sono soggetti interessati cui comunicare l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2490, ultimo comma, c.c. (omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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