Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16582 - pubb. 24/01/2017

Durata del rapporto societario nelle cooperative edilizie dopo l’assegnazione degli alloggi

Tribunale Roma, 16 Dicembre 2015. Est. Cecilia Bernardo.


Cooperativa edilizia – Assegnazione dell’alloggio al socio – Conseguente scioglimento del rapporto tra socio e cooperativa – Non sussiste – Obbligo di pagamento delle spese e delle sopravvenienze passive – Permane



Con la riforma del diritto societario si è voluto evidenziare che il rapporto mutualistico, seppur distinto da quello societario, è da esso derivante. Inoltre, si è per la prima volta codificato il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori, che deve essere rispettato anche nella fase di cessazione del rapporto.
Ne consegue che devono tenersi distinti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto sociale da quelli derivanti dal rapporto mutualistico, ma non può non evidenziarsi che i due rapporti sono connessi tra loro. Sicché la cessazione del rapporto sociale comporta anche la cessazione del rapporto mutualistico, il quale, tuttavia, può cessare solo qualora la cooperativa abbia realizzato lo scopo mutualistico in favore di tutti i soci, in adempimento del principio di parità di trattamento.
La qualità di socio della cooperativa può venir meno solo in caso di scioglimento della cooperativa, recesso o esclusione del socio, e in tal caso il socio escluso o receduto non può più usufruire del vantaggio mutualistico. Altrimenti, il rapporto si scioglie solo con il perseguimento dello scopo mutualistico da parte di tutti i soci e con il conseguente scioglimento della cooperativa.
Prevedere che il rapporto tra il singolo socio e la cooperativa si sciolga con l’assegnazione dell’alloggio appare incompatibile con lo scopo mutualistico. Infatti, consentirebbe al singolo socio di perseguire integralmente il proprio vantaggio mutualistico e di sottrarsi alla partecipazione alle spese della cooperativa pur non essendo stato ancora realizzato lo scopo mutualistico in favor di tutti i soci, ciò violando il principio della parità di trattamento.

Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto corretta la richiesta ai soci, già assegnatari di alloggi realizzati dalla cooperativa, di partecipazione alle spese generali e di gestione nonché delle sopravvenienze passive, atteso che gli stessi dovevano essere ancora considerati soci. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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