Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16828 - pubb. 02/03/2017

Recesso del socio, conflitto di interessi con la società e determinazione giudiziale del valore della quota

Tribunale Roma, 08 Luglio 2016. Est. Romano.


Società di capitali – Recesso del socio – Conflitto tra società e socio – Ricorso al procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota – Ammissibilità

Società di capitali – Modificazioni dell'oggetto sociale – Recesso del socio – Presupposti



Non appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora sussista un conflitto tra la società e il socio sul diritto di quest'ultimo di recedere, non è ammissibile ricorrere al procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota previsto dall'art. 2473 c.c., in quanto procedimento avente natura di volontaria giurisdizione (così App. Torino, 18 ottobre 2010. Trib.  Salerno, 13 ottobre 2009).

La circostanza che il giudizio introdotto dalla richiesta del socio di nomina dell'esperto per la valutazione della partecipazione del recedente si svolga in sede di volontaria giurisdizione non implica l'impossibilità, per l'organo giudicante, di valutare incidentalmente la legittimità del recesso medesimo, né tale valutazione è impedita dalla circostanza che gli amministratori non abbiano proceduto alla preventiva, rispetto alla deliberazione che giustifica il recesso, determinazione del valore della liquidazione delle azioni (Trib. Roma, 30 aprile 2014). Sostenere, al contrario, che il socio che intenda recedere dalla società non possa intraprendere la speciale procedura di cui all'ultimo comma della disposizione codicistica richiamata ove manchi la preventiva determinazione del valore delle azioni da parte degli amministratori, significherebbe mortificare eccessivamente la posizione soggettiva vantata dal recedente e procrastinare il soddisfacimento del diritto soggettivo ad una corretta determinazione del valore della propria liquidazione.

Più precisamente, sostenere che, in mancanza della preventiva determinazione degli amministratori, non potendosi configurare alcuna contestazione in senso proprio, non potrebbe ricorrersi al tribunale per la designazione dell'esperto bensì percorrere la strada dell'impugnativa della delibera (come invece richiesto da una parte della dottrina e della giurisprudenza), costituisce un rimedio che non tutelerebbe i soci che non possiedono una partecipazione legittimante per l'impugnativa (art. 2377, terzo comma, c.c.) i quali, dunque, rimarrebbero del tutto privi di tutela. D'altra parte, appare del tutto evidente come l'inadempimento della società (attraverso i propri amministratori) all’obbligo di determinare il valore della partecipazione non può ridondare a vantaggio della stessa società ed aggravare la posizione del socio recedente, da una parte precludendogli la possibilità di richiedere, in sede di volontaria giurisdizione, la nomina dell'esperto e, dall'altra, imponendogli di intraprendere una strada assai più gravosa come quella costituita da un ordinario giudizio di cognizione.

Al contrario, deve ritenersi che la posizione del socio recedente possa essere tutelata in modo più soddisfacente non già attraverso l'asserita previa impugnativa della delibera, ma attraverso il ricorso al tribunale ai sensi dell'art. 2437, sesto comma, c.c.: tale rimedio può essere, dunque richiesto non solo in caso di contestazione in senso tecnico (ossia in caso di contrasto positivamente ingenerato da una scorretta determinazione operata dall'organo amministrativo), ma anche nelle ipotesi di totale (asserito) inadempimento degli amministratori. Ove, cioè, questi non ottemperino all'obbligo di determinare il valore di liquidazione delle azioni si verifica, comunque, una situazione di conflitto obiettivo tra l'interesse del socio ad esercitare il diritto di recesso ed il comportamento inerte serbato dagli amministratori che, sostanzialmente, equivale alla contestazione del diritto di recesso del socio stesso (in questi termini, Trib. Roma, 13 dicembre 2007; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15 gennaio 2008). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il cambiamento rilevante dell’oggetto sociale che comporti una modificazione radicale dell'attività tale da rendere l'oggetto dell'impresa effettivamente diverso da quello precedente e tale da giustificare il recesso del socio è quello in cui la mutatio si traduca una attività sensibilmente difforme da quella precedentemente esercitata poiché solo tali cambiamenti sono idonei a modificare l'alea connessa all'esercizio dell'impresa e la convenienza dell'investimento. Pertanto, mentre non vengono in rilievo mutamenti solo lessicali o formali dell'oggetto sociale indicato nello statuto, integrano la fattispecie in esame anche l'ampliamento o la restrizione dell'oggetto sociale ove possano determinare un cambiamento significativo dell'attività della società.

La limitazione del diritto di recesso a modificazioni dell'oggetto sociale che siano significative con la conseguente preclusione per quelle modificazioni che consistano soltanto in meri aggiustamenti formali si spiega in quanto l'attribuzione del diritto di recesso realizza un difficile equilibrio tra le esigenze del socio di minoranza a non vedere completamente stravolte le condizioni di rischio assunte con la propria partecipazione nella società, le esigenze della società e della maggioranza e le esigenze esterne, dei creditori e del sistema in generale che fanno affidamento sulla stabilità di un determinato capitate sociale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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