Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17390 - pubb. 02/06/2017

Del potere del socio di società a responsabilità limitata di convocare l’assemblea

Tribunale Roma, 22 Settembre 2016. Est. Romano.


Società – Esecuzione di delibere – Efficacia – Sospensione delle deliberazioni che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all’organizzazione sociale in via non già di riflesso, ma di diretta incidenza sul funzionamento degli organi – Fattispecie in tema di nomina degli amministratori

Società a responsabilità limitata – Facoltà dei soci di sottoporre argomenti alla discussione dell'assemblea dei soci – Potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti

Società a responsabilità limitata – Convocazione dell'assemblea da parte di soci rappresentanti un terzo del capitale sociale – Potere demandato al solo organo gestorio

Società a responsabilità limitata – Convocazione dell'assemblea da parte di soci rappresentanti un terzo del capitale sociale – Inerzia dell’organo di gestione – Rapporto tra il potere del socio e quello dell’amministratore



Il termine «esecuzione» deve essere inteso come «efficacia» e, precisamente, come idoneità dell’atto alla produzione di effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli attinenti alla sua esecuzione; così, il concetto di esecuzione, lungi dall’implicare necessariamente un’attività di adeguamento dell’attività materiale della realtà fenomenica dell’atto giuridico, può essere semplicemente intesa come momento attuativo degli effetti dell’atto deliberativo.

In questa prospettiva, sono sospendibili le deliberazioni che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all’organizzazione sociale in via non già di riflesso, ma di diretta incidenza sul funzionamento degli organi dell’ente; in altre parole, la delibera di nomina degli amministratori, seppur eseguita già con l'insediamento dei nominati, è destinata a produrre i propri effetti per l'intero periodo di gestione della società da parte di quegli amministratori così designati, in considerazione di tutte le operazioni, vincolanti per la società stessa, che potranno essere decise ed attuate dai medesimi soggetti eletti.

Paralizzando l’efficacia della delibera impugnata con neutralizzazione degli effetti giuridici dell’atto di nomina, la sospensione evita che i nuovi soggetti nominati possano gestire la società nelle more dell’accertamento dei vizi che afferiscono all’atto di nomina. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'attribuzione, di cui all’art. 2479 c.c., ai soci di società a responsabilità limitata rappresentanti un terzo del capitale sociale, di sottoporre argomenti alla discussione dell'assemblea dei soci, comporta altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il potere dei soci di società a responsabilità limitata rappresentanti un terzo del capitale sociale di convocare l’assemblea sussiste anche nel caso in cui lo statuto ne demanda la convocazione al solo organo gestorio, tenuto conto che la disposizione di cui all’art. 2479, comma 1, c.c. costituisce regola di garanzia inderogabile, e che il rinvio ivi previsto all’atto costitutivo per la disciplina dei “modi di convocazione dell’assemblea” appare  piuttosto riferibile alle sole modalità di convocazione in senso stretto, in quanto destinate ad assicurare la tempestiva omunicazione degli argomenti da trattare (mezzo di comunicazione, termini, ecc.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il potere dei soci di società a responsabilità limitata rappresentanti un terzo del capitale sociale di convocare l’assemblea si riferisce al «caso di inerzia dell’organo di gestione»;  tale poter non è, pertanto, libero, ma condizionato, che trova il proprio presupposto legittimante nell’inerzia degli amministratori.

Deve dunque escludersi che il socio possa avvalersi del potere in argomento in contrasto con la legittima attività dell’amministratore, con la precisazione che, una volta che il socio abbia convocato, a seguito del comportamento omissivo dell’organo gestorio, l’assemblea, gli amministratori non potranno procedere a revocare la convocazione medesima ovvero a convocare, in contrasto con quella convocata dal socio, una diversa assemblea. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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