Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17513 - pubb. 20/06/2017

Abuso o eccesso di potere quale causa di annullamento e invalidità delle deliberazioni assembleari

Tribunale Roma, 31 Marzo 2017. Est. Romano.


Società – Deliberazioni dell’assemblea – Abuso o eccesso di potere – Principi di correttezza, buona fede contrattuale e di collaborazione – Perseguimento di un interesse personale antitetico a quello sociale – Intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza



Nel nostro ordinamento societario non esiste una norma che identifichi espressamente una fattispecie di abuso nelle deliberazioni assembleari; tale fattispecie è tuttavia configurabile riferendola alla "regola" di maggioranza, per indicare un uso di tale regola non conforme a quei limiti alla sua applicazione che siano desumibili o da un principio implicito dell'ordinamento oppure da un enunciato normativo espresso ovvero ancora da una clausola generale.

La figura dell'abuso di potere rappresenta, quindi, un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario, corrispondente al principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale è vietato abusare dei propri diritti e, quindi, fare di essi un esercizio emulativo.

I principi di correttezza, di buona fede contrattuale e di collaborazione, che devono informare l'opera dei soci nell'organizzazione della società, sono il fondamento per riconoscere la figura dell'abuso di potere quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza, con la precisazione che il canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi i quali, nel dinamismo proprio dell'ordinamento societario, sono destinati a trovare adeguata composizione nell'ambito del procedimento deliberativo. La regola di maggioranza prescrive, dunque, al socio non di esercitare il diritto di voto in funzione di un predeterminato interesse, ma di esercitarlo liberamente e legittimamente per il perseguimento del proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno.

Sulla base di tali principi, è da rilevare che l'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento o invalidità delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e costituisca una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale