Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18317 - pubb. 25/10/2017

Postergazione del credito da finanziamento soci e compensazione con il debito da sottoscrizione dell’aumento di capitale

Tribunale Roma, 06 Febbraio 2017. Est. Romano.


Aumento di capitale – Obbligo di conferimento di denaro – Compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore – Mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento – Ammissibilità – Espressa richiesta della liberazione in denaro – Ammissibilità

Finanziamento del socio – Postergazione – Requisito soggettivo – Sussistenza tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della restituzione – Prevalenza sul regolamento negoziale – Proroga ex lege della scadenza del finanziamento

Aumento di capitale – Compensazione di credito per finanziamento soci – Postergazione – Conseguenze



L'obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società (che sia certo, liquido ed esigibile) anche in mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento: tale compensazione, qualora sia legale e abbia quindi ad oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c., non richiede, infatti, il consenso della società, nemmeno nel momento in cui viene eseguita la sottoscrizione, con la precisazione che qualora il sottoscrittore intenda invece avvalersi, a tali fini, di un credito certo e liquido, ma non esigibile, la compensazione richiede il consenso della società ai sensi dell'art. 1252 c.c.
 
L'assemblea dei soci, nel disporre l'operazione sul capitale, potrebbe tuttavia statuire l'esclusione della compensabilità tra credito da restituzione e debito da aumento di capitale; l'assemblea non deve, pertanto, obbligatoriamente deliberare sulla compensabilità del debito da sottoscrizione, se non per escluderla richiedendo la liberazione dell'aumento mediante versamento in denaro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il finanziamento del socio deve essere postergato quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso era altamente probabile che la società, rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori.

L'operatività del regime della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. richiede che il requisito oggettivo sopra indicato sussista tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della restituzione di esso (potendo la società, superata la crisi finanziaria e tornata in equilibrio finanziario, procedere al rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci).

La postergazione legale, prevalendo sul regolamento negoziale, esige il rispetto della preferenza dei terzi, con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l'effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento di suo avveramento e ad impedire in tal modo l'esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'inesigibilità del credito derivante dalla postergazione legale impedisce l'operatività della compensazione con il debito del medesimo socio derivante dall'aumento di capitale, e va da sé che l'art. 2467 c.c. è ostativo all'operare tanto della compensazione legale, mancando il requisito dell'esigibilità di uno dei due crediti, quanto della compensazione volontaria, in quanto l'amministratore della società ha il dovere di opporre la postergazione del finanziamento del socio.

Il regime della postergazione opera anche al di fuori della fase di liquidazione o di una procedura concorsuale e, dunque, anche nella fase operativa della società (durante societate). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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