Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19558 - pubb. 24/04/2018

Trasferimento mortis causa di quote sociali, principio di continuità e completezza delle trascrizioni e iscrizione dell’atto divisionale

Tribunale Roma, 26 Settembre 2017. Est. Romano.


Registro imprese - Titolarità delle quote sociali - Principio di continuità e completezza delle trascrizioni - Legittimo affidamento nei confronti dei terzi - Cessione di singole frazioni di quote ereditarie - Iscrizione dell’atto divisionale - Necessità



Sul piano formale, il principio di continuità e completezza delle trascrizioni vuole che vengano iscritti tutti i mutamenti succedutisi nel tempo nella titolarità delle quote sociali, essendo il registro destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste infatti nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere.

La cessione di singole frazioni di quote ereditarie postula, pertanto, l’iscrizione non solo del trasferimento mortis causa, ma altresì dell’atto divisionale, che comporta l’assegnazione delle “frazioni” di quota a ciascuno dei condividenti e quindi delle modifiche nella titolarità e nell’esercizio delle situazioni soggettive che fanno capo ai singoli eredi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


n. 20028/2016 v.g.

Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

 

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,

vista la nota dell’ufficio avente ad oggetto “Ditta P. Bruno s.r.l. (R.E.A. n. 615494): Richiesta decreto di cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c.”;

premesso che, dagli accertamenti compiuti dall’Ufficio del registro delle imprese, risulta che: in data 11.04.2016 la società in oggetto ha presentato domanda di variazione delle quote sociali intervenuta in seguito all’apertura della successione mortis causa del socio sig. P. Bruno; più in particolare, nella quota del de cuius, del valore di 900,00 euro, sono succeduti pro indiviso S. Gabriella (per 3/9), P. Marco (per 2/9), P. Massimo (per 2/9) e P. Mauro (per i restanti 2/9); i sig.ri Gabriella S. e P. Massimo erano già soci della Ditta P. Bruno s.r.l.; in data 22.04.2016 il notaio Luca A. ha presentato domanda di iscrizione del trasferimento quote avvenuto con scrittura privata autenticata dell’11.04.2016 tra S. Gabriella, P. Marco e P. Mauro (danti causa) ed il sig. P. Massimo (avente causa), in forza della quale i primi tre hanno ceduto la totalità delle loro quote (rispettivamente del valore di euro 1.200,60, 199,80, 199,80 ) al sig. P. Massimo; che la predetta domanda è stata iscritta in data 29.04.2016, nonostante non risultasse la preliminare divisione della quota indivisa di 900,00 euro tra i coeredi del sig. P. Bruno;

considerato che:

- sul piano formale, il principio di continuità e completezza delle trascrizioni vuole che vengano iscritti tutti i mutamenti succedutisi nel tempo nella titolarità delle quote sociali, essendo il registro destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste infatti nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere;

- la cessione di singole frazioni di quote ereditarie postula invero l’iscrizione non solo del trasferimento mortis causa, ma altresì dell’atto divisionale, che comporta l’assegnazione delle “frazioni” di quota a ciascuno dei condividenti e quindi delle modifiche nella titolarità e nell’esercizio delle situazioni soggettive che fanno capo ai singoli eredi;

considerato quindi, nel caso di specie, che l’iscrizione dell’atto di cessione dell’11/04/2016 comporta una violazione del principio di continuità delle iscrizioni nel registro delle imprese, in quanto i danti causa non erano titolari esclusivi delle partecipazioni cedute;

considerato che l’invito ai sig.ri Gabriella S., P. Marco, P. Mauro e P. Massimo a fornire chiarimenti circa la mancata iscrizione dell’atto divisionale è restato senza esito;

p.q.m.

visto l’art. 2191 c.c., dispone la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese dell’iscrizione d’ufficio, eseguita in data 22 aprile 2016, dell’iscrizione del trasferimento quote dell’11 aprile 2016.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 22 settembre 2017

Depositata in cancelleria il 26 settembre 2017.