Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19592 - pubb. 02/05/2018

Efficacia della sostituzione del liquidatore e legittimazione agli adempimenti pubblicitari

Tribunale Roma, 13 Marzo 2018. Est. Romano.


Società di capitali - Liquidazione - Sostituzione dei liquidatori - Efficacia - Dal momento dell’accettazione dell’incarico - Legittimazione agli adempimenti pubblicitari - Liquidatori subentranti - Tutela dei terzi - Informazione all’ufficio del registro delle imprese



Pendente lo stato di liquidazione, l’efficacia della sostituzione dei liquidatori ha effetto dal momento dell’accettazione dell’incarico da parte dei nuovi liquidatori nominati.

A differenza della nomina dei primi liquidatori (nominati in sostituzione degli amministratori) che assumono la carica dalla data di iscrizione della loro nomina nel Registro delle imprese (art. 2487 bis c. 3 c.c.), la sostituzione del liquidatore è dunque efficace prima o anche in assenza dell’iscrizione di tale evento nel Registro delle imprese, così che prima dell’iscrizione tale sostituzione potrà essere diversamente documentata, ad esempio con l’esibizione del libro sociale ove è trascritta la decisione di sostituzione ovvero con copia autentica della medesima decisione se verbalizzata per atto pubblico (massima Comitato Notarile Triveneto 2007 J.A.10).

E' dunque pacifico che, in caso di sostituzione dei liquidatori, agli adempimenti pubblicitari debbano provvedere i liquidatori subentranti, mentre non può ritenersi a ciò legittimato il liquidatore uscente anche se interessato a far risultare la propria cessazione dalla carica.

La legittimazione alla presentazione di domande di iscrizione (o di deposito) al registro delle imprese spetta, infatti, in via esclusiva, ai soggetti indicati da una specifica norma, dovendosi escludere la possibilità di iscrizioni ad istanza di terzi o di chiunque vi abbia interesse.

I terzi (chiunque vi abbia interesse) potranno tutelare le proprie ragioni informando l’ufficio del registro delle imprese della mancata iscrizione di un atto o di un fatto soggetto a registrazione ai fini dell’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio di cui all’art. 2190 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

 

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,

vista la nota avente ad oggetto “S. R. S.R.L. In Liquidazione (R.E.A. n. 1253636).

Iscrizione della nomina e della cessazione del liquidatore. Procedimento di cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c. Procedimento di iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c.c.”;

 osserva quanto segue

Con domanda trasmessa per via telematica in data 1.7.2016 (prot. n. 205267/2016 del 1.7.2016) il sig. Gerardo R. G. ha chiesto l’iscrizione nel registro delle imprese della propria cessazione dall’incarico di liquidatore della società S. R. S.r.l. in liquidazione e della nomina del sig. Fabrizio A. alla medesima carica, a decorrere dal 3.6.2016. A tale domanda il sig. G. ha allegato la copia del verbale dell’assemblea dei soci della S. R. S.r.l. in liquidazione del 3.6.2016, attestante la deliberazione della predetta sostituzione nonché l’accettazione dell’incarico da parte del sig. A.

A seguito della predetta domanda, e delle successive integrazioni richieste dall’ufficio preposto, in data 13.7.2016 sono state eseguite nel registro delle imprese le iscrizioni richieste dal sig. G.

Secondo l’ufficio del registro, tuttavia, tali iscrizioni sarebbero state erroneamente eseguite in quanto il sig. Gerardo R. G., liquidatore della società fino al 3.6.2016, il 1.7.2016 non risultava più ricoprire tale carica, e non era pertanto legittimato a presentare la domanda di cui trattasi che, ai sensi dell’art. 2487 bis c.c., deve essere presentata dal nuovo liquidatore.

Va evidenziato che, in riscontro alla comunicazione dell’ufficio, con nota del 5.8.2016, il sig. Fabrizio A., nuovo liquidatore della società, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito osservando che, ai sensi dell’art. 2189 c.c., le iscrizioni nel registro delle imprese sono eseguite su richiesta sottoscritta dall’interessato, ed il sig. Gerardo R. G., quale liquidatore uscente, è titolare di uno specifico interesse giuridico alla iscrizione, dal momento che la revoca del vecchio liquidatore e la nomina del nuovo non hanno effetto nei confronti dei terzi se non dal momento della loro iscrizione nel registro delle imprese e che, essendo stata la richiesta del sig. G. regolarmente lavorata ed accolta dall’Ufficio, non è necessario provvedere a richiedere l’iscrizione proprio in ragione del fatto che vi aveva provveduto il sig. G.

Così ricostruiti i termini della vicenda in esame, va in è primo luogo evidenziato che l’efficacia della sostituzione dei liquidatori, pendente lo stato di liquidazione, si ha dal momento dell’accettazione dell’incarico da parte dei nuovi liquidatori nominati. In altre parole, a differenza della nomina dei primi liquidatori (nominati in sostituzione degli amministratori) che assumono la carica dalla data di iscrizione della loro nomina nel Registro delle imprese (art. 2487 bis c. 3 c.c.), la sostituzione del liquidatore è efficace prima o anche in assenza dell’iscrizione di tale evento nel Registro delle imprese.

Prima dell’iscrizione tale sostituzione potrà, dunque, essere diversamente documentata, ad es., con l’esibizione del libro sociale ove è trascritta la decisione di sostituzione ovvero con copia autentica della medesima decisione se verbalizzata per atto pubblico (massima Comitato Notarile Triveneto 2007 J.A.10).

Ciò posto, è pacifico che, in caso di sostituzione dei liquidatori, agli adempimenti pubblicitari debbano provvedere i liquidatori subentranti. Al contrario, non può ritenersi legittimato il liquidatore uscente quale soggetto comunque interessato a far risultare la propria cessazione dalla carica.

Infatti, la legittimazione alla presentazione di domande di iscrizione (o di deposito) al registro delle imprese spetta, in via esclusiva, ai soggetti indicati da una specifica norma, dovendosi escludere la possibilità di iscrizioni ad istanza di terzi o di chiunque vi abbia interesse.

Le domande di iscrizione nel Registro delle imprese possono essere presentate (naturalmente) dai soggetti obbligati dalle norme a tale adempimento (i quali saranno responsabili e soggetti ad una sanzione per l’omissione o il ritardo nell’esecuzione dell’adempimento), o dai soggetti ai quali le norme stesse attribuiscono tale facoltà (a volte in via suppletiva qualora il soggetto obbligato non vi adempia).

In tal senso depongono proprio le varie disposizioni che puntualmente stabiliscono il titolo di legittimazione alla presentazione delle diverse domande. Non può, in tale impianto, considerarsi ed identificarsi l’“interessato”, di cui all’art. 2189 c.c., con chiunque abbia un generico interesse all’iscrizione: diversamente sarebbero tutti legittimati e non avrebbe ragione una specifica disposizione legislativa o regolamentare al riguardo, o l’attribuzione della facoltà di presentazione ad altri soggetti, determinati dalle norme, in caso di omissione da parte degli obbligati.

I terzi (chiunque vi abbia interesse) potranno tutelare le proprie ragioni informando l’ufficio del registro delle imprese della mancata iscrizione di un atto o di un fatto soggetto a registrazione ai fini dell’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio di cui all’art. 2190 c.c.

Pur risultando evidenti le motivazioni di alcuni soggetti all’iscrizione nel registro di alcuni atti o fatti - ad es., appare del tutto evidente l’interesse del liquidatore uscente all’iscrizione della propria sostituzione, in ragione della circostanza che da quella iscrizione deriva l’opponibilità ai terzi della vicenda sostitutiva; il medesimo discorso può farsi con riferimento ai casi di rinuncia all’incarico (o comunque della cessazione dall’ufficio) da parte di amministratori e sindaci, ovvero di recesso di soci di società di persone - gli stessi sono privi della necessaria legittimazione alla presentazione della relativa domanda.

Così, ancorché gli stessi siano comunque interessati all’iscrizione nel Registro delle imprese, essi non sono legittimati a presentarne la domanda, nemmeno in via sostitutiva in caso di inerzia dei soggetti obbligati. Agli stessi, come già evidenziato, nel caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione da parte dei soggetti obbligati nei termini previsti, non resta che segnalare l’evento per l’attivazione del procedimento di iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c.c.

Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre disporre, d’ufficio, ai sensi dell’art. 2191 c.c., la cancellazione della iscrizione eseguita nel registro delle imprese in data 13.7.2016, in virtù della domanda trasmessa dal sig. Gerardo R. G. il 1.7.2016 (prot. n. 205267/2016), concernente la propria cessazione dall’incarico di liquidatore della società S. R. S.r.l. in liquidazione e la nomina del sig. Fabrizio A. alla medesima carica, a decorrere dal 3.6.2016, in quanto presentata da soggetto non legittimato.

Tuttavia, trattandosi di iscrizione obbligatoria, occorre, ai sensi dell’art. 2190 c.c., disporre d’ufficio l’iscrizione nel registro delle imprese la sostituzione del liquidatore di cui trattasi, a decorrere dal 3.6.2016.

p.q.m.

visto l’art 2191 c.c., dispone la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese della iscrizione, eseguita in data 13.7.2016, concernente la sostituzione del Sig. Gerardo R. G. dall’incarico di liquidatore della società S. R. S.r.l. in liquidazione e la nomina del sig. Fabrizio A. alla medesima carica, a decorrere dal 3.6.2016;

visto l’art. 2190 c.c., dispone d’ufficio l’iscrizione nel registro delle imprese della sostituzione del Sig. Gerardo R. G. con il Sig. Fabrizio A. nell’incarico di liquidatore della società S. R. S.r.l. in liquidazione a decorrere dal 3.6.2016.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 7 marzo 2018

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2018.