Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20610 - pubb. 12/10/2018

Non delegabilità a terzi della funzione amministrativa in tema di discussione del progetto di bilancio

Tribunale Napoli, 13 Settembre 2018. Pres., est. Rustichelli.


Delibera di approvazione del progetto di bilancio di s.r.l. - Delega del potere amministrativo - Contenuto - Limiti



Nella società a responsabilità limitata, nonostante non esista una apposita disciplina in materia di deleghe dei poteri amministrativi (diversamente da quanto disposto nella società per azioni), non è consentito l’esercizio di una delega gestoria illimitata da parte dell’amministratore, in capo al quale, ai sensi dell’articolo 2475, ultimo comma, c.c., devono permanere talune attribuzioni che costituiscono il nucleo irriducibile del suo potere di amministrazione.

Ai sensi di detta norma non sono delegabili, in quanto costituiscono esclusiva competenza dell’organo amministrativo, “la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 c.c.”.

Nell’ambito di una interpretazione sistematica della norma, nonché teleologicamente orientata, alla luce del complessivo assetto organizzativo che il legislatore ha inteso assegnare al modello della società a responsabilità limitata e, conseguentemente allo statuto dei poteri e degli obblighi dell’amministratore operante in tale ente, deve ritenersi che rientrano nella competenza esclusiva dell’organo amministrativo anche le attività complementari alla redazione del progetto di bilancio, fra le quali la sottoposizione del medesimo all’assemblea per l’approvazione e l’esposizione, in tale sede, di chiarimenti su istanza dei soci.

La delega a terzi di siffatta attribuzione esclusiva costituisce motivo di annullabilità della delibera di approvazione del bilancio ex articolo 2479 ter, primo comma, del codice Civile, in quanto adotta su proposta di un soggetto non abilitato in assenza del vero organo amministrativo. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Ugo Campese




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