Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2074 - pubb. 17/03/2010

Emissione di bond e responsabilità concorrente degli intermediari lead manager; aggravamento dello stato di insolvenza e legittimazione del commissario straordinario

Tribunale Roma, 03 Novembre 2009. Est. Pinto.


Amministrazione straordinaria di imprese in crisi – Prosecuzione dell’attività in presenza di stato di insolvenza – Omessa richiesta di accertamento dello stato di insolvenza – Danno al patrimonio della società – Azione di massa – Legittimazione del commissario straordinario – Sussistenza.

Stato di insolvenza – Prosecuzione dell’attività – Aggravamento del dissesto – Responsabilità di amministratori e sindaci – Emissione di prestiti obbligazionari – Responsabilità concorrente degli intermediari lead manager – Esclusione.



Il commissario straordinario di procedura di amministrazione straordinaria di impresa in crisi è legittimato a proporre l’azione di risarcimento dei danni subiti dalla società - e di riflesso dalla massa indistinta dei creditori che avrebbero subito un depauperamento del patrimonio sociale - in conseguenza del fatto illecito commesso da intermediari finanziari che, in qualità di lead manager nel collocamento di prestiti obbligazionari, abbiano, in concorso con gli amministratori e i sindaci della società che detti prestiti ha emesso, ritardato l’emersione dell’insolvenza e provocato l’aggravamento del dissesto delle società insolventi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ove il danno dedotto in giudizio consista nell’aggravamento del dissesto come conseguenza della prosecuzione dell’attività di impresa, non è possibile affermare la corresponsabilità degli intermediari finanziari che in veste di lead manager abbiano collaborato e garantito l’emissione di prestiti obbligazionari per la ristrutturazione del debito; l’emissione di detti prestiti ha, infatti, funzione meramente strumentale e derivata rispetto all’unico fatto illecito di natura omissiva ascrivibile agli organi sociali che al momento opportuno non hanno chiesto l’accertamento dello stato di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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