Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21290 - pubb. 26/02/2019

Conferimenti mediante prestazione d’opera o servizi: l’omissione della garanzia non libera la quota

Tribunale Roma, 22 Gennaio 2019. Est. Ruggiero.


Società a responsabilità limitata – Conferimenti – Prestazione d’opera o servizi – Garanzia – Omissione – Liberazione della quota – Esclusione



Il venir meno di uno di uno dei due profili di apporto al capitale, costituiti dalla prestazione di una garanzia ovvero di un deposito cauzionale rende il socio moroso, con la conseguente applicazione dell’art. 2466 cod. civ.

La disciplina di cui all’art. 2464 cod. civ. non qualifica come accessoria la prestazione di garanzia, ma prevede espressamente, al comma 6, che “ … il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti per l’intero valore ad essi assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi a favore della società…”, elevando la garanzia a valore di conferimento e non di accessorio.

La liberazione della quota risulta pertanto dalla combinazione di due elementi: prestazione e polizza/fideiussione ovvero deposito cauzionale in denaro, con la conseguenza che, venendo meno uno dei due, la quota non può più essere ritenuta liberata, interpretazione, questa, che trova conferma anche nella locuzione utilizzata dal legislatore al comma 6 dell’art. 2464 cod. civ. dove qualifica come conferimento anche la garanzia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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