Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21749 - pubb. 29/05/2019

Consorzi con attività esterna: disciplina applicabile, trasformazione eterogenea e rimedi

Appello Napoli, 15 Maggio 2019. Pres., est. Alessandra Tabarro.


Società di capitali – Consorzi con attività esterna – Società consortili – Caratteristiche – Art. 2615 ter, comma 2, cod. civ. – Applicabilità

Società consortili – Bilancio – Obblighi statutari – Sussistenza

Delibera assemblea straordinaria società consortile – Modifica statutaria – Obblighi consorziati – Tutela creditori – Azione ex art. 2901 cod. civ. – Ammissibilità

Tutela creditori – Azione ex art. 2901 cod. civ. – Azione e art. 2500 novies cod. civ. – Differenze



Nella fattispecie della società consortile, concretizzandosi la commistione tra la struttura organizzativa propria di uno dei tipi societari e la funzione propria dei consorzi con attività esterna, può fondatamente ritenersi che l’obiettivo tipico avuto di mira dai consorziati, attraverso lo svolgimento di una o più fasi delle rispettive imprese, sia quello di trarre un vantaggio mutualistico, ossia un beneficio economico dipendente dalla fase del ciclo produttivo che gli imprenditori consorziati, anzichè svolgere individualmente, affidano alla comune gestione consortile, beneficio che si traduce in una riduzione dei costi o in una maggiorazione dei ricavi. Tuttavia, l’opzione per la forma giuridica di società capitalistica, per azioni come nella specie, implica la sottoposizione alla relativa disciplina, dovendo, quindi, trovare applicazione le regole per essa dettate dal codice civile, in particolare la disposizione dell’art. 2615 ter, comma 2, cod. civ., consentendo l’introduzione di una clausola statutaria che obblighi i soci al versamento di contributi in denaro, rappresentando, in tal modo, un’eccezione rispetto alla disciplina societaria altrimenti applicabile. Per l’effetto se i corrispettivi richiesti ai partecipanti in occasione dello scambio mutualistico dovessero rivelarsi insufficienti ex post si determinerà uno squilibrio per colmare il quale viene introdotto statutariamente l’obbligo contributivo che è finalizzato proprio al ripianamento del deficit della gestione mutualistica. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Tenuto conto del principio generale delle c.d. società di capitali per cui i soci non possono venire obbligati a eseguire nuovi e ulteriori conferimenti, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti (cfr. Cass. 122/05; 11081/04) ritengono legittima la clausola statutaria della società consortile che, nella sua previsione commisuri l’entità dell’obbligo contributivo al totale delle perdite della gestione mutualistica in base ad un criterio oggettivo di partecipazione, in genere, e come nella specie avvenuto, sulla base del valore delle quote di partecipazione al capitale sociale, semprechè si tratti di perdite o costi imputabili al bilancio della società dalla cui approvazione si delineerà la sua concreta determinazione. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

E’ ammissibile l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. della delibera di modifica statutaria della società consortile che si è effettivamente sostanziata in una rinuncia da parte dell’ente alla posizione creditoria avente ad oggetto gli obblighi dei soci al ripianamento delle perdite, nella concreta misura indicata in bilancio società ai crediti già sorti nel patrimonio sociale fino alla data della modifica statutaria. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Infatti, se si volesse prefigurare con tale modifica statutaria una trasformazione eterogenea comportante il passaggio da un regime di responsabilità dei soci per le perdite sociali, in proporzione delle rispettive quote sociali, ad un regime di irresponsabilità dei soci per le perdite sociali e, quindi, ad una modifica strutturale da società consortile, avente causa mutualistica, ad una società capitalistica, avente causa lucrativa, non è applicabile il rimedio dell’opposizione ai sensi dell’art. 2500 novies cod. civ. prospettato dagli appellanti in quanto è lo strumento specifico predisposto dall’ordinamento a tutela degli interessi dei creditori per la contestazione della trasformazione societaria in sè considerata. Invece, a seguito della trasformazione i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione rimangono in capo alla società trasformata, per cui l’unico rimedio finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore a fronte della sostanziale rinuncia della società creditrice ad un’utilità economica già maturata [al 2009] e quindi, presente nel patrimonio e di evitare, quindi, la fuoriuscita dal patrimonio di detta utilità e il suo depauperamento in danno dei creditori, è quello dell’azione intrapresa dalla Curatela. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


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