Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21755 - pubb. 30/05/2019

Impugnazione della delibera di anticipato scioglimento di una società consortile costituita da società pubbliche e private

Appello Roma, 21 Febbraio 2019. Est. Patrizia Mannacio.


Società di capitali – Deliberazione assembleare di anticipato scioglimento – Domanda di annullamento – Decorso del termine di durata della società – Cessazione della materia del contendere

Società di capitali – Assemblea dei soci – Deliberazione – Invalidità – Abuso di maggioranza – Condizioni

Società di capitali – Società consortile – Deliberazione assembleare di scioglimento anticipato – Abuso di maggioranza – Insussistenza – Fattispecie

Società di capitali – Ipotesi di scioglimento – Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale

Società di capitali – Patto parasociale – Efficacia

Diritto comunitario – Direttiva – Armonizzazione delle discipline nazionali – Termine di recepimento – Legiferazione in buona fede – Normativa contrastante – Disapplicazione



In relazione alla domanda diretta ad ottenere l’annullamento della deliberazione assembleare di anticipato scioglimento della società, il decorso del termine di durata della società statutariamente previsto costituisce motivo di cessazione della materia del contendere.

Ricorre abuso di maggioranza in ambito assembleare nel caso in cui la deliberazione dei soci non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, per essere il voto del socio maggioritario ispirato al perseguimento di un interesse personale ed antitetico rispetto a quello sociale, ovvero nel caso in cui la deliberazione sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta del socio maggioritario a diretto detrimento dei soci di minoranza uti singuli.

L’adozione di un comportamento finalizzato a riallineare l’operato di un soggetto pubblico alla normativa pubblicistica, anche di fonte sovranazionale, non può mai assumere i connotati della malafede e scorrettezza fondante l’abuso di maggioranza (nella fattispecie si è escluso l’abuso del socio di maggioranza, e con esso l’invalidità della deliberazione di anticipato scioglimento di una società consortile per azioni, in quanto il socio privato non era stato ab origine individuato tramite procedura ad evidenza pubblica, in violazione delle norme di settore, e la delibera di scioglimento era stata adottata al fine di eliminare una situazione di illegittimità originaria).

Non sussiste un interesse della società a continuare ad operare tutte le volte in cui si riscontri l’impossibilità per la stessa di attuare, nella forma adottata, il programma per la quale è stata costituita: tale circostanza concretizza l’impossibilità di realizzare lo scopo sociale, che costituisce causa, normativamente prevista, di scioglimento della società.

I patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria e non possono incidere sulla validità e sull’efficacia delle deliberazioni assembleari, con la conseguenza che l’unica sanzione per il caso di loro violazione è la tutela risarcitoria.

Nel periodo di decorrenza del termine di recepimento di una direttiva comunitaria, gli Stati membri, in applicazione del generale principio di buona fede, non possono adottare atti o norme in contrasto con la direttiva medesima; delle eventuali norme nazionali medio tempore approvate va fornita una lettura costituzionalmente orientata in modo da rendere applicabile in concreto il principio o la regola comunitaria (c.d. effetti utili); le eventuali norme interne invece incompatibili con i principi posti dalla direttiva devono essere disapplicate. (Corrado Grillo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Corrado Grillo


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