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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23611 - pubb. 20/05/2020.

Divieto per le società cooperative di prestare assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie


Tribunale di Treviso, 04 Maggio 2020. Est. Cambi.

Banche Venete – Nullità del contratto di assistenza finanziaria per acquisto azioni – Competenza del Tribunale ordinario – Procedibilità delle domande nei confronti della liquidazione coatta amministrativa – Insanabilità della nullità derivata e opponibilità al cessionario


La competenza per materia va determinata sulla scorta della domanda specificamente proposta dall’attore, non rilevando gli effetti indiretti che essa sia destinata a produrre, ad esempio, su di un rapporto societario.

E’ applicabile anche alle società cooperative l’art. 2358 c.c. che vieta alle società di prestare assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie.

L’art. 83 TUB nulla osta ad una azione di nullità/annullamento o, comunque, ad una azione dichiarativa nei confronti delle Liquidazioni Coatte Amministrative, giacchè non può ledersi il diritto di azione garantito ex art. 24 Costituzione. (Lorenzo Zanella) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Lorenzo Zanella


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