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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23797 - pubb. 30/06/2020.

Recesso di un ente pubblico da una s.p.a. e impugnazione della determinazione dell’esperto nominato dal Tribunale per l’individuazione del valore di liquidazione


Appello di Torino, 05 Maggio 2020. Pres. Emanuela Germano Cortese. Est. Macagno.

Società – Recesso – Liquidazione – Valore – Determinazione – Impugnazione

Società – Recesso – Liquidazione – Valore – Determinazione – Impugnazione

Società – Recesso – Liquidazione – Valore – Contestazione


In caso di recesso di un ente pubblico da una s.p.a., ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 27° e 29° comma, l. 244/2007 e dell’art. 1, 569° comma, l. 147/2013, la determinazione dell’esperto nominato dal Tribunale per l’individuazione del valore di liquidazione è impugnabile ove affetta da manifesta erroneità o iniquità, con la conseguenza che la parte che intenda impugnarla non può limitarsi ad una generica contestazione della stessa ed è gravata, anzi, dall’onere di individuare specificamente i profili che rendono la determinazione manifestamente erronea o iniqua.

In caso di recesso di un ente pubblico da una s.p.a., ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 27° e 29° comma, l. 244/2007 e dell’art. 1, 569° comma, l. 147/2013, perché il Tribunale possa procedere alla rideterminazione del valore di liquidazione deve sussistere un divario rilevante tra il valore individuato dall’esperto e quello indicato dalla parte che ha impugnato la determinazione dell’esperto per manifesta erroneità o iniquità.

La regola della necessaria contestualità tra la contestazione del valore di liquidazione e la dichiarazione di recesso, richiesta dall’art. 2437 ter, 6° comma, c.c. non è applicabile nel caso in cui la partecipazione di un ente pubblico a una s.p.a. cessi “ad ogni effetto”, ai sensi degli artt. 3, 27° e 29° comma, l. 244/2007 e dell’art. 1, 569° comma, l. 147/2013. (Oreste Cagnasso) (riproduzione riservata)

Segnalazione dello Studio prof. avv. Oreste Cagnasso e Associati



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