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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2664 - pubb. 29/11/2010.

Sospensione cautelare di delibere di cda e legittimazione ad agire dei terzi


Tribunale di Napoli, 04 Agosto 2010. .

Società per azioni – Delibere del consiglio di amministrazione – Impugnazione – Legittimazione di terzi ad ottenere la sospensione cautelare delle delibere – Esclusione.

Società per azioni – Delibera del consiglio di amministrazione – Trascrizione nel registro delle imprese – Questioni relative alla trascrivibilità – Competenza esclusiva del giudice del registro.


L’articolo 2388, codice civile, prevede che le delibere del consiglio di amministrazione possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti nonché dai soci che ritengano lesi i loro diritti. Ne consegue che altri soggetti, pur interessati agli effetti di detti atti, non sono legittimati nemmeno ad agire in sede cautelare per ottenere la sospensione delle deliberazioni in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le questioni attinenti la trascrivibilità nel registro delle imprese di delibere del consiglio di amministrazione sono riservate alla competenza del giudice del registro ai sensi dell’articolo 2191, codice civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Massimario, art. 2190 c.c.

Massimario, art. 2388 c.c.


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