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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6568 - pubb. 10/10/2011.

Potere dei soci di revoca dell''amministratore di società a responsabilità limitata, termine per la convocazione dell''assemblea e accettazione della nomina per facta concludentia


Tribunale di Napoli, 14 Settembre 2011. Est. De Matteis.

Pignoramento di quote di S.r.l. - Legittimazione del socio pignorato ad impugnare le deliberazioni assembleari invalide - Sussistenza - Legittimazione concorrente del creditore pignoratizio - Sussistenza - Esercizio da parte del creditore pignoratizio dei diritti amministrativi indicati dall’art. 2352 c.c..

Revoca di amministratore di S.r.l. - Potere di revoca assembleare dell’amministratore nelle S.r.l. - Mancanza di norma specifica - Irrilevanza - Amministratore nominato con decisione dei soci a tempo indeterminato - Revocabilità - Sussistenza di una giusta causa - Non necessità.

Avviso di convocazione dell’assemblea dei soci - Necessità di rispettare il termine di otto giorni - Spedizione nel termine di otto giorni - Ricezione in tempo utile per consentire la materiale partecipazione all’assemblea e la preparazione per la partecipazione al dibattito - Sufficienza.

Nomina degli amministratori di S.r.l. - Natura della accettazione - Atto negoziale distinto dalla nomina - Necessità di accettazione - Sussistenza.


Spettano sia al socio sia al creditore pignoratizio i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dall’art. 2352 c.c.. Per quanto, infatti, la dottrina non sia univoca sull’applicabilità dell’art. 2352 c.c. alla titolarità disgiunta del diritto di impugnare le delibere assembleari ex art. 2377 c.c., non pare si possa dubitare che in caso di azione di nullità essa competa ad entrambe le parti del rapporto dominicale. (Raffaella Argenzio) (riproduzione riservata)

Il fatto che l'articolo 2476 c.c. preveda la revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata, in via strumentale rispetto all'azione di responsabilità, non esclude che il potere di revoca sia esercitato dalla collettività dei soci. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 2479 bis c.c. prevede che la raccomandata contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea debba essere spedita otto giorni prima la data fissata per l'adunanza e non anche che nello stesso termine debba essere ricevuta dal destinatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’accettazione della carica di amministratore di società è un atto negoziale distinto dalla nomina, ma necessario, in quanto ne perfeziona l’efficacia permettendole di divenire operativa. Essa, peraltro, non è un atto formale potendosi realizzare mediante qualsiasi comportamento idoneo a manifestare la volontà di assumere la carica, ovvero può desumersi da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina stessa. (Raffaella Argenzio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Raffaella Argenzio


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