Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12194 - pubb. 05/03/2015

Quota del TFR: la sentenza sull’assegno divorzile deve essere passata in giudicato

Tribunale Bari, 28 Luglio 2014. Est. Marseglia.


Ex coniuge divorziato – T.F.R. percepito dall’altro (ex) coniuge – Diritto a una percentuale del trattamento di fine rapporto – Sussiste – Presupposti – Riconoscimento dell’assegno divorzile – Statuizione definitiva, passata in giudicato – Necessità – Sussiste



In materia di diritto della (ex) moglie a una quota del trattamento di fine rapporto del (l’ex) marito, ai sensi dell’art. 12 bis della legge n. 898/1970, il diritto alla quota del TFR viene costituito e diviene esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che liquidi l’assegno di divorzio; da ciò consegue, quindi, che, anche indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. dovrà pur sempre essere subordinata al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno. Detto in altri termini, l'art. 12 bis citato condiziona il diritto alla percentuale del trattamento di fine rapporto in questione al diritto all'assegno di divorzio e quindi, prima che tale diritto sia accertato con sentenza passata in giudicato, la domanda di attribuzione di detta percentuale non può essere accolta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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