Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13831 - pubb. 11/12/2015

Accordi di separazione/divorzio davanti al Sindaco: il rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile è impugnabile ex art. 95 d.P.R. 396/2000

Tribunale Milano, 24 Settembre 2015. Est. Buffone.


Misure di degiurisdizionalizzazione – Accordi di Divorzio conclusi davanti al Sindaco – Dichiarazione resa dai coniugi – Rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile – Impugnabilità – Sussiste

Misure di degiurisdizionalizzazione – Accordi di Divorzio conclusi davanti al Sindaco – Dichiarazione resa dai coniugi – Rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile – Impugnabilità – Sussiste – Necessaria impugnazione da parte di entrambi i coniugi – Sussiste



L’art. 12 della legge 162 del 2014 nulla prevede in merito al rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile opposto alle dichiarazioni rese dai coniugi per perfezionare un accordo di separazione o divorzio. Ciò nondimeno, la facoltà di rifiutare atti del proprio ufficio è prevista, in via generale, dall’art. 7 del d.P.R. 396/2000 («nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto»). Ricondotto il potere speso nel caso di specie alla norma su indicata, è agevole rinvenirne il regime giuridico impugnatorio, anch’esso generale: contro il rifiuto «dell’ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione» è dato ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 95 e 96 del già citato d.P.R. 396/2000; il Tribunale provvede in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentiti gli interessati e il Procuratore della Repubblica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il rifiuto dell’ufficiale dello Stato Civile a ricevere le dichiarazioni di marito e moglie per ottenere lo scioglimento del loro matrimonio deve essere impugnato da entrambi coniugi, trattandosi di una parte plurisoggettiva a composizione necessaria. Se ad impugnare fosse solo uno dei coniugi, dovrebbe prendersi atto dell’acquiescenza dell’altro così potendosi predicare un difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) da parte di colui che impugni uti singuli. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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