Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15372 - pubb. 01/07/2016

Accordo dei genitori insensibile alle successive vicende processuali

Tribunale Milano, 24 Febbraio 2016. Est. Amato.


Procedimento di revisione delle condizioni di separazione o divorzio – Accordo delle parti raggiunto in corso di processo – Vicende successive – Idoneità a far venir meno l’efficacia dell’accordo – Esclusione



In materia di procedimento di revisione delle condizioni di separazione o divorzio, nel caso in cui le parti, nel corso del processo, raggiungano un accordo (definitivo) di revisione delle condizioni di divorzio (o separazione) e lo sottoscrivano dinanzi al magistrato, viene meno l’originaria res litigiosa poiché le originarie condizioni sono immediatamente sostituite da quelle “nuove” volute e sottoscritte dalle parti, rispetto alle quale le originarie domande delle parti perdono attualità e non possono essere ulteriormente esaminate; ogni ulteriore questione che sorga, rispetto alla attuazione o vitalità delle “nuove clausole” non può essere fatta valere nel procedimento originario anche in ragione del fatto che la firma di un patto modificativo ha conseguenze processuali e sostanziali per i sottoscrittori che non possono assumere, rispetto a esso patto, comportamenti secundum eventum litis tesi a minare la serietà stessa degli accordi; atteggiamento che contrasta con il Principio del Giusto Processo ex art. 111 Cost. Pertanto, in caso di rinvii del processo tesi a favorire la composizione bonaria di eventuali altre controversie in corso tra le parti, l’accordo già raggiunto non viene travolto dall’esito infruttuoso delle trattative rispetto a tali ultime liti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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