Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18197 - pubb. 10/10/2017

No all’assegno di divorzio se l’ex moglie ha un nuovo compagno. La legge n. 76 del 2016 lo conferma

Tribunale Roma, 07 Luglio 2017. Est. Monica Velletti.


Divorzio – Formazione di una famiglia di fatto da parte dell’ex coniuge – Diritto all’assegno di divorzio – Esclusione – Legge n. 76 del 2016 – Diritto del convivente agli alimenti – Elemento rafforzativo della esclusione del diritto all’assegno divorzile



L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo. L’entrata in vigore della nuova disciplina delle convivenze, contenuta nel comma 65 dell’art. 1 della l.n. 76/2016, prevedendo che sul convivente more uxorio gravi eventuale onere per gli alimenti a favore del convivente che cessata la convivenza versi in stato di bisogno, è indice che rafforza la rilevanza della convivenza more uxorio, come causa interruttiva della solidarietà post coniugale. Il riconoscimento di diritti in capo al convivente, nei confronti dell’altro, in caso di cessazione della convivenza è ulteriore elemento ermeneutico a sostegno del venir meno degli obblighi di mantenimento gravanti sull’ex coniuge, poiché diversamente argomentando l’ex coniuge, beneficiario dell’assegno, potrebbe avere diritto a sostegno economico sia dall’ex coniuge sia dall’ex convivente (seppure con la diversa ampiezza riconosciuta dal legislatore che prevede assegno divorzile nel primo caso, alimenti nel secondo). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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