Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19038 - pubb. 15/02/2018

Reiezione della domanda di protezione internazionale, opposizione e condanna del Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese di lite

Tribunale Firenze, 06 Dicembre 2017. Est. Luciana Breggia.


Protezione internazionale - Reiezione della domanda di protezione - Opposizione - Accoglimento - Soggetto ammesso al gratuito patrocinio - Condanna del Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese di lite



"…Non può condividersi, al riguardo, quanto affermato da Corte di cassazione con la sentenza n. 18583 del 2012 (richiamata da diverse pronunce di merito), quando afferma che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica «osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'articolo 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento».
Infatti, le modalità di liquidazione ex art. 82 cit. non implicano affatto che non si debba provvedere alla condanna alle spese ex art. 133 cit.
Nella stessa sentenza la SC afferma anche che non avrebbe senso condannare un'amministrazione dello Stato a rifondere le spese ad un'altra amministrazione dello stato e trae argomento dal " rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte e' rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa. L'articolo 141 dispone infatti che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà'.
L'art. 141 in verità fa solo riferimento alle modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore stabilendo che «1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. ( 1 ) 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.> >.
Non si vede come dall'art. 141 e dall'art. 82 già citati si possa desumere che l'amministrazione soccombente sia esente dall'applicazione dell'art. 133 cit.
Il quadro normativo non autorizza affatto tale conclusione.
Nemmeno può condividersi il ragionamento secondo cui un'amministrazione impersona lo Stato e quindi sarebbe privo di senso condannare lo Stato a rifondere le spese a se stesso.
E' vero infatti che lo Stato ha personalità unitaria. Tuttavia, occorre tener conto della complessità dello Stato medesimo, articolato in amministrazioni diverse, aventi un proprio autonomo bilancio, che entrano in relazione tra di loro rispetto a specifici rapporti di dare e avere.
In questo senso si veda anche Consiglio di Stato, 6.3.2015, n. 1137 (` 'Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 è previsto il pagamento in favore dello Stato delle spese processuali liquidate in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr Cons. Stato Sez. V 12/6/2009 n. 3776) per cui l'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomo bilancio economico-finanziaria ben può essere destinataria di un provvedimento giurisdizionale che disponga nei suoi confronti la rifusione di spese processuali a suo tempo anticipate in favore del difensore del ricorrente vittorioso nel giudizio di primo grado, già ammesso, appunto, al gratuito patrocinio".
In definitiva, non si ravvisa alcun motivo per non applicare le regole ordinarie Le spese sono liquidate come in dispositivo…" (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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