Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10015 - pubb. 10/02/2014

Società in house providing, connotati qualificanti e requisiti, natura esclusivamente pubblica dei soci e prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla società

Tribunale Napoli, 09 Gennaio 2014. Est. Ilaria Grimaldi.


Società in house providing - Connotati qualificanti e requisiti - Natura esclusivamente pubblica dei soci - Prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla società - Sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici - Contemporanea sussistenza - Necessità.

Assoggettabilità a fallimento - Società in house providing - Inammissibilità - Tipo sociale attraverso cui è esercitata l’attività - Irrilevanza - Intervento Sezioni Unite (sent. n. 26283 del 25 novembre 2013).



I connotati qualificanti della società in house, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi, si individuano nei seguenti requisiti: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attività esclusivamente o quanto meno in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, presupposti che, per poter parlare di società in house, è necessario sussistano tutti contemporaneamente e che trovino tutti il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale. (Giancarlo Borriello) (riproduzione riservata)

Ricorre la natura esclusivamente pubblica di una società in house providing - anche laddove il capitale sociale faccia capo ad una pluralità di soci ma purchè si tratti pur sempre di enti pubblici – quando lo statuto dell’ente inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari. (Giancarlo Borriello) (riproduzione riservata)

Il requisito della prevalente destinazione dell'attività in favore dell'ente o degli enti partecipanti alla società postula che l’impresa sia preposta in via principale alla prestazione di un servizio d'interesse economico generale e che l'attività accessoria eventualmente esercitata non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. (Giancarlo Borriello) (riproduzione riservata)

I requisito del c.d. controllo analogo sussiste qualora l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica, e dunque la società sia soggetta ad un regime di gestione del tutto corrispondente a quello che l’ente partecipante esercita sulle proprie articolazioni interne. E’ chiaro, dunque, che non si allude all'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria o totalitaria è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società, e, di riflesso, sulle scelte degli organi sociali, sulla scorta dell’esercizio degli ordinari diritti e facoltà di socio, in base alle norme del codice civile, ma di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente, fino al punto che all’organo amministrativo della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale. (Giancarlo Borriello) (riproduzione riservata)

Pur nella consapevolezza dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene decisivo, ai fini dell’individuazione dei soggetti fallibili, il rilievo del tipo sociale attraverso cui è esercitata l’attività - e dunque sicuramente fallibile una società, pur integralmente partecipata da ente pubblico e costituita per la prestazione esclusiva di un servizio pubblico, c.d. in house providing, che però rivesta le forme delle società regolate dal codice civile - è possibile porre in discussione tale tesi prendendo le mosse dal recentissimo intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 26283 del 25 novembre 2013) che hanno affermato l’impossibilità di configurare un rapporto di alterità tra l'ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo. (Giancarlo Borriello) (riproduzione riservata)

Se è vero che gli enti pubblici sono sottratti al fallimento, anche la società in house integralmente partecipata dagli stessi, non potrà essere soggetta alla liquidazione fallimentare, in quanto concreta mero patrimonio separato dell’ente pubblico e non distinto soggetto giuridico, centro decisionale autonomo e distinto dal socio pubblico titolare della partecipazione, che esercita sullo stesso un potere di governo del tutto corrispondente a quello esercitato sui propri organi interni. (Giancarlo Borriello) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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