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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10026 - pubb. 12/02/2014.

Il fallimento non può essere dichiarato d’ufficio in virtù del principio ne proceda judex ex officio che ispira il nostro ordinamento processuale


Corte Costituzionale, 09 Luglio 2013. Est. Napolitano.

Fallimento e procedure concorsuali - Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Introduzione da parte del legislatore delegato di una disposizione che esclude la possibilità della dichiarazione d'ufficio del fallimento - Asserito contrasto col tenore letterale e logico della legge di delega, in cui mancherebbero corrispondenti principi e criteri direttivi - Asserita esorbitanza dai limiti imposti al legislatore delegato dalla legge di delega - Insussistenza - Adeguamento, in base al principio espresso del "necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti", al tendenziale principio del ne procedat iudex ex officio dell'ordinamento processuale civile - Non fondatezza della questione.


Il nostro ordinamento processuale civile è, sia pure in linea tendenziale e non senza qualche eccezione, ispirato dal principio ne procedat judex ex officio (sentenza n. 123 del 1970), così da escludere che in capo all’organo giudicante siano allocati anche significativi poteri di impulso processuale. Sebbene più volte la Corte abbia chiarito che, in particolari e transitorie ipotesi, siffatta allocazione non può considerarsi di per sé violativa di parametri costituzionali (sentenze n. 148 del 1996 e n. 46 del 1995), non può, tuttavia, disconoscersi che, nonostante ciò non costituisca una necessità finalizzata ad assicurarne la congruità costituzionale, risponde ad un criterio di coerenza interno al sistema rimuovere le ipotesi normative che si contrappongano al ricordato principio tendenziale. In questo modo, infatti, ha operato il legislatore delegato in materia di procedure concorsuali, provvedendo sia a modificare l’art. 6 legge fall., rimuovendo la possibilità che il fallimento fosse dichiarato d’ufficio, sia, in occasione dell’adozione dei successivi decreti correttivi, ad espungere dal testo della legge fallimentare le residue fattispecie nelle quali la dichiarazione di fallimento interveniva in assenza di un’istanza proveniente da soggetto diverso dall’organo decidente. In particolare, ci si riferisce al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80). 3.4. Non vi è dubbio che, così operando, il legislatore delegato, lungi dal violare la delega a lui conferita, ha, viceversa, dato attuazione al precetto affidatogli di procedere al coordinamento della disciplina delle procedure concorsuali con uno dei principi del nostro sistema processuale. E’, pertanto, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione fallimentare, con ordinanza in data 31 maggio 2012. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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