Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10063 - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Marsala, 05 Febbraio 2014. .
Concordato preventivo in continuità – Sospensione del pagamento dei creditori privilegiati ex art. 186 bis, comma 2, lett. c) – Diritto al voto – Esclusione.
In caso di sospensione del pagamento dei privilegiati ai sensi dell’art. 186-bis, co. 2, lett. c), e sempre che siano riconosciuti gli interessi di mora, i creditori privilegiati non votano in quanto la soluzione concordataria, prevedendo una soddisfazione comunque contenuta in tempi brevi, non disallinea la loro posizione rispetto a quanto conseguirebbero con la liquidazione fallimentare, rendendo gli stessi indifferenti all’una o all’altra soluzione. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Creditori privilegiati, dilazione di pagamento
- ∙ Risoluzione
- ∙ Voto dei creditori privilegiati con pagamento dilazionato nel concordato con continuità