Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1008 - pubb. 22/10/2007

Ricorso per fallimento e nullità della notifica

Tribunale Roma, 19 Settembre 2007. Est. La Malfa.


Procedimento per dichiarazione di fallimento – Notifica del ricorso al legale rappresentante – Nullità – Omesso avviso del deposito del piego presso l’ufficio postale.



Deve essere dichiarata la nullità della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento - e quindi della sentenza dichiarativa - qualora la notifica, non riuscita alla sede della società, venga effettuata al legale rappresentante della stessa ma al numero civico errato e per di più mediante deposito del plico presso l’ufficio postale omettendo l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento con al quale si da avviso al destinatario del compimento delle formalità eseguite e del deposito del piego. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




omissis 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la Srl E. proponeva opposizione avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stato dichiarato il suo fallimento convenendo in giudizio la curatela fallimentare e la Spa M., creditrice istante. A sostegno dell’impugnazione deducevano che la società non era insolvente ma in normale attività e che vi era la nullità della notificazione del ricorso alla debitrice in relazione alla nullità del procedimento di notificazione al LR eseguito a mezzo del servizio postale.
Chiedeva la revoca o l’annullamento della sentenza di fallimento.

Non si costituivano in giudizio né la Curatela fallimentare nè il creditore istante.

Senza alcuna istruttoria orale, e dunque sulla base della produzione documentale svolta e degli atti acquisiti dal fascicolo fallimentare, la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLE DECISIONE

E’ fondato il primo motivo d’opposizione, afferente alla pretesa nullità della sentenza in ragione dell’irregolarità della convocazione.

Va dato atto preliminarmente che nel fascicolo della fase prefallimentare non è contenuto il certificato camerale della società, pur se nell’indice sottoscritto dal cancelliere tale documento risulta elencato e dunque deve ritenersi essere stato depositato. Tale carenza non è stata colmata dalle produzioni del ricorrente. E’ assente totalmente, e dunque non è neanche menzionato nell’elenco del cancelliere o allegato alla relata di notifica, il certificato di residenza anagrafica del N. R., amministratore unico della soietà.

Ciò premesso, si rileva dal fascicolo prefallimentare che il ricorso per dichiarazione di fallimento non risulta essere stato notificato alla sede dell’impresa in via **, Roma perché, come recita la dicitura dell’Ufficiale Giudiziario in data 5.11.04, “non potuto notificare in quanto trasferita altrove come ivi appreso”, la notifica è stata tentata quindi al LR N. R. presso quella che è indicata la sua residenza in **. In tale luogo il postino non ha rinvenuto il N. per momentanea assenza per mancanza (vedi la cartolina in atti) ed ha immesso l’avviso nella cassetta corrispondente nello stabile in indirizzo. Va tuttavia rilevato a tal proposito che dalla relazione del curatore a pag. 7, depositata dal ricorrente, si evince che “della residenza effettiva del sig. R. N. in **, risultava degli atti errato nel numero civico (n. 8) e non coincidente con quello effettivo”. Tale non coincidenza del civico inficia già di per sé la notifica, anche in mancanza del certificato di residenza in quanto non consente alcuna certezza se il tentativo del postino è stato effettivamente effettuato all’indirizzo anagrafico. La mancanza del certificato o della visura camerale, inoltre, non consente neanche la verifica circa la corrispondenza o meno dell’indirizzo solitamente riportato su di essa con quello anagrafico o con quello in cui si è recato l’ufficiale giudiziario.

Tenuto conto di tali gravi deficienze e considerato che la regolarità del procedimento prefallimentare è vincolata in primo luogo all’instaurazione di un corretto contraddittorio con il debitore, già per tale motivo va ritenuta e dichiarata la nullità della notifica del ricorso e dunque della sentenza dichiarativa che ne è conseguita in relazione alla mancata tutela del diritto di difesa della debitrice.

Ma la notificazione dell’istanza introduttiva e del decreto di convocazione delle parti al debitore è nulla anche per un altro motivo. Infatti, si rileva dal fascicolo prefallimentare acquisito agli atti che la notifica alla sede sociale è stata tentata inutilmente in quanto la società risultava trasferita. La notifica poi, come precedentemente rilevato, è stata eseguita presso al residenza dell’amministratore unico sig. N. R.. Il postino ha rilevato la mancanza del destinatario della raccomandata ed ha depositato il plico presso l’ufficio postale, con deposito nella cassetta postale dell’avviso che il plico sarebbe rimasto in deposito presso l’ufficio. Null’altro è stato fatto e la sentenza è stata emessa sull’erroneo (anche se implicito) presupposto della correttezza della notificazione.

Stabilisce invece la sentenza n. 346/98 della Corte Costituzionale che in tal caso la ritualità della notificazione consegue solamente dopo il compimento di un ulteriore adempimento, costituito dalla spedizione di una ulteriore raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale si dà avviso al destinatario del compimento delle formalità eseguite e del deposito del piego. Poiché tale formalità non è stata compiuta la notifica è nulla e conseguentemente, non essendo possibile sostenere che il debitore è stato posto in condizioni di esercitare il diritto di difesa, anche la sentenza dichiarativa di fallimento della Srl E. C. deve essere dichiarata nulla.

Rimane assorbita la questione dell’insussistenza dello stato d’insolvenza.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza. Liquidazione in dispositivo, in mancanza di nota spese.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento proposta da Srl E. C. contro la curatela fallimentare Srl E. C. e la Spa M., così provvede:

dichiara la nullità della la sentenza dichiarativa di fallimento della Srl E. C., n. 1368/04 in data 7.12.04;

condanna la curatela del fallimento Srl E. C. e la Spa M. in solido al pagamento delle spese giudiziali in favore dell’opponente, che liquida in complessivi €. 3.800,00, di cui €. 150,00 per spese vive ed €. 1.700,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007