Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10152 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 27 Maggio 2013. .


Fallimento - Revoca del fallimento - Cessazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - Presupposto - Passaggio in giudicato della sentenza di revoca - Precedente sospensione dell'attività liquidatoria - Facoltà discrezionale - Sussistenza - Riforme del 2006 e del 2007 - Ininfluenza.



Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - la cui esecutività in via provvisoria, disposta dall'art. 16, secondo comma, legge fall., non è suscettibile di sospensione, in considerazione della finalità della procedura fallimentare, diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all'interesse del debitore - possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello "status" di fallito e sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca resa in sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell'attività liquidatoria, principi su cui non hanno inciso le riforme del 2006 e del 2007. Risultano, infatti, ancora in vigore sia l'art. 16, secondo comma, legge fall. sia il principio della non sospensione della sentenza di fallimento per effetto della proposizione del reclamo, restando possibile, in tale caso, solo sospendere, ex art. 19 legge fall., la liquidazione dell'attivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato