Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10247 - pubb. 31/03/2014

Concordato con riserva e accordo di ristrutturazione dei debiti: il controllo degli organi previsto per la prima procedura prosegue sino all'omologa dell'accordo

Tribunale Velletri, 20 Marzo 2014. Est. Caprara.


Concordato con riserva - Domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti - Applicazione delle prescrizioni limitative e del controllo previsto dalle norme in tema di concordato con riserva - Condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 173 L.F..



Il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 182 bis L.F. agli effetti tipici che conseguono al deposito del ricorso per concordato con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. deve intendersi riferito anche alle prescrizioni limitative e al controllo di vigilanza degli organi della procedura. Pertanto, qualora al deposito del ricorso per concordato con riserva faccia seguito la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, i limiti tipici della procedura del concordato con riserva e la vigilanza degli organi della procedura tramite il commissario giudiziale eventualmente nominato (ivi compresa la possibilità di evidenziare condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 173 L.F.) spiegheranno i loro effetti e si protrarranno sino all'omologa dell'accordo di ristrutturazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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Il testo integrale

Segnalazione di Paola Castagnoli, Dottore Commercialista in Luzzara (RE) - paola.castagnoli@studiocastagnoli.it


 


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