Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10332 - pubb. 28/04/2014

Crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali: riconosciuta la prededuzione al credito del professionista per l'assistenza prestata nei giudizi già pendenti

Cassazione civile, sez. I, 17 Aprile 2014, n. 8958. Est. Mercolino.


Fallimento - Crediti prededucibili - Crediti prededucibili così qualificati da specifica disposizione di legge - Crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali - Precetto di carattere generale - Eccezione al principio della par condicio creditorum - Scopo di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa.

Fallimento - Prededuzione ex articolo 111, comma 2, L.F. - Meccanismo volto a soddisfare tutte le obbligazioni che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi del ceto creditorio - Crediti sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali - Criterio cronologico e strumentale - Collegamento occasionale o funzionale - Interpretazione - Pagamento di crediti avvenuto nell'interesse della massa.

Fallimento - Prededuzione ex articolo 111, comma 2, L.F. - Crediti derivanti da attività professionale per la redazione della domanda di concordato - Attività svolta in giudizi già pendenti - Adeguatezza funzionale agli interessi della massa - Verifica - Necessità.



L’art. 111, comma 2, L.F., come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, nell'indicare come prededucibili i crediti "così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", detta un precetto di carattere generale, il quale, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo, in caso di fallimento, la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il collegamento dei crediti prededucibili con le procedure concorsuali, espressamente previsto dal nuovo testo dell’art. 111, comma 2, L.F., consente di affermare che la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono per l'effetto sugli interessi dell'intero ceto creditorio: in tal senso depone il duplice criterio cui è subordinato il riconoscimento della prededucibilità al di fuori dei casi in cui essa costituisca il risultato di un'espressa qualificazione di legge, dovendosi ritenere che, attraverso la limitazione del beneficio ai crediti sorti "in occasione o in funzione" di procedure concorsuali, il legislatore abbia inteso riferirsi in via alternativa ad obbligazioni derivanti da attività svolte nell'ambito della procedura o comunque strumentali alle finalità della stessa. Va, infatti, precisato che, al di fuori dell'ipotesi in cui il credito si riferisca ad obbligazioni contratte direttamente dagli organi della procedura per gli scopi della procedura stessa, il collegamento occasionale ovvero funzionale deve intendersi riferito al nesso, non tanto cronologico nè solo teleologico, tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, strumentale in quanto tale a garantire la sola stabilità del rapporto tra il terzo e l'organo fallimentare, ma altresì nel senso che il pagamento di quel credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientra negli interessi della massa, e dunque risponde allo scopo della procedura, in quanto inerisce alla gestione fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il rilievo conferito al rapporto di strumentalità tra l'attività da cui sorge l'obbligazione e la realizzazione delle finalità proprie della procedura concorsuale, svincolando la prededucibilità dal mero dato cronologico della contestualità tra la prestazione da cui trae origine il credito e la pendenza della procedura concorsuale, consente di estenderne il riconoscimento oltre l'ambito specifico dell'attività professionale prestata ai fini della redazione della domanda di concordato e della correlata assistenza in giudizio; non può quindi escludersi l'ammissione al beneficio dei crediti derivanti da attività svolte in giudizi già pendenti alla data apertura della procedura, in virtù d'incarichi precedentemente conferiti dall'imprenditore, a condizione ovviamente che dalla relativa verifica ne emerga l'adeguatezza funzionale agli interessi della massa. Non può d'altronde contestarsi, in linea di principio, il beneficio che quest'ultima può trarre da azioni giudiziarie eventualmente intraprese per il recupero di beni o di crediti dell'imprenditore o dalla difesa in giudizio nei confronti di azioni intentate da terzi, i cui vantaggi, in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, possono ben costituire oggetto di valutazione, nell'ambito dell'accertamento previsto dall’art. 111 bis, L.F. indipendentemente dalla mancanza di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Luigi Bottai


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