Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10370 - pubb. 07/05/2014

Postergazione e rapporto tra indebitamento e patrimonio netto di poco inferiore a 1. Pagamento preferenziale con compensazione di un creditore e revoca del concordato

Appello Milano, 18 Aprile 2014. Pres., est. Roggero.


Postergazione ai sensi dell'articolo 2467 c.c. - Indice di liquidità di poco inferiore a 1 - Requisito della eccessiva sproporzione tra indebitamento e patrimonio netto - Insussistenza.

Concordato preventivo - Revoca - Pagamento preferenziale di un creditore mediante compensazione con il prezzo ricavato dalla vendita di un immobile - Fattispecie - Atti fraudolenti in danno dei creditori - Esclusione.



Non ricorre il requisito della eccessiva sproporzione nel rapporto tra indebitamento e patrimonio netto di cui all'articolo 2467 c.c. qualora l'indice di liquidità dell'impresa (e cioè il raffronto della posizione di liquidità a breve termine dell'azienda con l'ammontare delle passività correnti) sia di poco inferiore, uguale o superiore a 1. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non costituisce elemento idoneo a provocare la revoca del concordato ai sensi dell'articolo 173 L.F. il pagamento preferenziale di un creditore attuato mediante compensazione con il prezzo ricavato dalla vendita di un immobile qualora l'operazione sia stata resa palese ai creditori e nella proposta sia stato evidenziato che la vendita avrebbe consentito solamente l'incasso della differenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dello Studio Legale Bricchetti – Caimi


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