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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10473 - pubb. 28/05/2014.

Facoltà del giudice investito della dichiarazione di fallimento di accertare in via incidentale il credito del creditore istante


Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 2014, n. 11421. Est. De Chiara.

Dichiarazione di fallimento - Accertamento del credito vantato dal creditore istante - Contemporanea pendenza di giudizio ordinario - Irrilevanza - Facoltà del giudice investito dell'istanza di fallimento di procedere all'accertamento incidenter tantum


Ai fini della dichiarazione di fallimento, la sussistenza del credito vantato dal creditore istante rileva sia in ordine alla legittimazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 6 L.F., sia in ordine all'accertamento dello stato di insolvenza e, poiché la legge non richiede che tale credito sia stato accertato con efficacia di giudicato, spetta al giudice investito della istanza di fallimento effettuare l'accertamento in via incidentale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale

Segnalazione di Paola Castagnoli, Dottore Commercialista in Luzzara (RE) - paola.castagnoli@studiocastagnoli.it