Sovraindebitamento


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10557 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Cremona, 17 Aprile 2014. .


Accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento – Nomina del professionista sostitutivo degli organismi di composizione della crisi – La richiesta deve precedere il deposito della proposta



L’eventuale istanza del debitore di nomina da parte del presidente del tribunale di un professionista sostitutivo degli organismi di composizione della crisi ai sensi dell’art. 15, co. 9 l. n. 3 del 2012 deve necessariamente precedere il deposito della proposta di accordo o di piano, posta la funzione ausiliaria di tali organismi o del professionista sostituto e attesa la necessità dello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge a detti soggetti, tra cui la verifica della veridicità dei dati di cui alla proposta stessa e l’attestazione di fattibilità di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 9, co. 2 e 15, co. 6 l. cit., attestazione che deve corredare la proposta a pena della sua inammissibilità. (Benedetto Sieff) (riproduzione riservata)