Concordato e dichiarazione di fallimento: la valutazione dei contrapposti interessi viene effettuata al momento del deposito del piano
Tribunale di Siena, 06 Giugno 2014. Pres., est. Marianna Serrao.
Bilanciamento dei contrapposti interessi - Valutazione da effettuarsi dopo il deposito del piano
Nell'ipotesi di contemporanea pendenza del procedimento per dichiarazione di fallimento e di quello per concordato preventivo, ove non sia ravvisabile un manifesto abuso dello strumento concordatario, la valutazione in ordine al bilanciamento tra l'interesse dei creditori al fallimento e quello del debitore all'accesso a soluzioni concordate della crisi può essere differita al momento del deposito del piano e della documentazione di cui all'articolo 161, commi 2 e 3 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Lorenza Santella
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