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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10751 - pubb. 07/07/2014.

Presentazione di una seconda domanda di concordato pendente la riserva di decisione sulla dichiarazione di fallimento


Appello di Venezia, 29 Maggio 2014. Est. Liana Maria Teresa Zoso.

Dichiarazione di fallimento - Rapporto con il procedimento di concordato preventivo - Superamento del principio di prevenzione e facoltà del debitore di presentare una nuova domanda di concordato alternativa al fallimento - Sussistenza - Riserva in decisione in ordine alla dichiarazione di fallimento

Rapporto tra procedimento per dichiarazione di fallimento del concordato preventivo - Pendenza della procedura di concordato - Abuso dello strumento processuale - Impedimento alle iniziative recuperatorie del curatore e incidenza negativa sul principio della ragionevole durata del processo


L’eliminazione dall’articolo 160 L.F. dell’inciso che prevedeva la possibilità per l’imprenditore di proporre il concordato preventivo “fino a che il suo fallimento non è dichiarato” ha determinato il superamento del principio di prevenzione che correlava le due procedure, posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordataria della crisi dell’impresa. Si è, quindi, formato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione (Cass. 18190/2012 e 19214/2009), ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore, che non potrebbe comunque “disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare”, venendo così a paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore (Cass. 10383/1997) e ad incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass. 1521/2013). Sulla base di tali principi, non può ritenersi in assoluto preclusa al debitore la possibilità di presentare una nuova domanda di concordato fino a che il fallimento non viene dichiarato, mentre la mera riserva in decisione della causa per la declaratoria di esso non può ritenersi, mancando una norma esplicita in tal senso, il termine ultimo per la proposizione di nuove istanze. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non tutte le nuove domande di concordato debbono necessariamente produrre l’effetto di procrastinare la declaratoria del fallimento onde dar corso alla procedura concordataria, ma solo quelle che, sulla base della valutazione del tribunale che deve decidere sulla causa trattenuta in decisione, risultano, seppure all’esito di un esame sommario, non essere esplicazione dell’abusivo uso dello strumento processuale da parte del debitore, con la precisazione che l’abuso è ravvisabile ogni qualvolta la nuova domanda possa produrre l’effetto di paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore, ad esempio per il decorso dei termini oltre i quali le azioni non possono più essere esercitate, o possa incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marino Cavestro


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