Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11013 - pubb. 10/01/2014

Voto dei creditori e successiva modifica della proposta di concordato

Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 1999, n. 13582. Est. Adamo.


Concordato preventivo - Approvazione - Possibilità per il debitore di migliorare le proprie offerte - Esclusione



In tema di concordato preventivo, dopo la manifestazione di voto da parte dei creditori ai sensi dell'art. 175 legge fallimentare, e in caso di mancata approvazione della proposta di concordato, il debitore non ha più la possibilità di formulare proposte migliorative della originaria offerta, dovendosi definitivamente escludere ogni ulteriore sviluppo della procedura concordataria. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 29.1.1991 Orlando C. proponeva opposizione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 15.1.1991, chiedendone la revoca.

Assumeva l'opponente che il 17.7.1989 aveva avanzato proposta di concordato preventivo, offrendo il pagamento integrale dei crediti privilegiati ed il pagamento del 40% dei crediti chirografari; che la proposta di concordato era stata garantita con beni immobili e con fideiussione prestata dalla moglie e che il Tribunale ritenuta ammissibile la proposta aveva fissato l'udienza di comparizione dei creditori avanti al G.D.

Prima della scadenza dei 20 giorni previsti dall'ultimo comma dell'art. 178 L.F., aveva proposto un miglioramento delle condizioni di concordato, elevando la quota di pagamento in favore dei creditori chirografari al 50% ma il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la proposta migliorativa e l'intera proposta di concordato, non ritenendo raggiunte le dovute maggioranze ed aveva quindi dato inizio alla procedura per la declaratoria di fallimento, conclusasi appunto con la dichiarazione di fallimento.

A sostegno della proposta opposizione rilevava il C. che il Tribunale:
a) aveva errato nel calcolare le maggioranze previste dall'art. 177 L.F.;
b) avrebbe dovuto dichiarare ammissibile la proposta migliorativa, con cui la quota di pagamento dei creditori chirografari era stata elevata al 50%;
c) non avrebbe dovuto dichiarare il fallimento per inesistenza dello stato di insolvenza;
d) non avrebbe dovuto dichiarare il fallimento per decorso del termine di cui all'art. 10 L.F.

Resisteva la curatela fallimentare, ritualmente costituitasi in giudizio.

Con sentenza in data 28.2.1996 il Tribunale di Lamezia Terme respingeva l'opposizione al fallimento.
Proponeva appello Orlando C., reiterando le questioni già sottoposte al giudizio del Tribunale con particolare riferimento alla declaratoria di inammissibilità della proposta migliorativa dell'originario concordato.

Resisteva anche in secondo grado il fallimento.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 9.4.1998, accoglieva il gravame, in riferimento alla censura relativa alla declaratoria di inammissibilità della proposta migliorativa, sul presupposto che la votazione di cui all'art. 175 L.F. non si conclude nell'udienza all'uopo fissata, ma si protrae anche per i 20 giorni successivi, nel corso dei quali i creditori, non presenti, possono manifestare il proprio assenso, per lettera o telegramma. Ricorre per cassazione il Fallimento di C. Orlando con ricorso fondato su unico motivo.
Resiste con controricorso Orlando C..

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso il Fallimento di C. Orlando censura l'impugnata sentenza, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 174, 175, 177 e 178 L.F. nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva al riguardo che la decisione adottata dalla Corte di merito non appare coerente con la struttura della procedura di concordato preventivo, posto che la facoltà riconosciuta al debitore di presentare proposte migliorative, anche dopo la votazione, permetterebbe allo stesso di far ripartire un numero di volte indefinito la procedura e di riformulare le proprie proposte in base alle valutazioni espresse dai creditori in sede di discussione dell'originaria proposta di concordato.
Inoltre la riportata decisione, forzando la procedura prevista per il concordato preventivo e la stessa lettera della legge, ritiene che il momento della votazione si protragga anche per il periodo successivo alla riunione dei creditori, senza tenere conto che nei venti giorni successivi i creditori non possono più votare ma solo manifestare la propria adesione alle votazioni espresse in favore dell'approvazione del concordato preventivo.
Rileva altresì che la Corte territoriale, nel richiamare le pronunzie edite della Corte di Cassazione, ne ha frainteso il contenuto, attribuendo alle pronunzie stesse un'estensione maggiore di quella reale.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Al riguardo si osserva che la procedura relativa all'esame della domanda di concordato preventivo e' regolata da norme rigidamente finalizzate all'accertamento, in tempi brevi, della sussistenza o meno delle condizioni necessarie e sufficienti per accogliere la domanda di concordato ed escludere quindi la dichiarazione di fallimento.
Tali norme postulano che, dopo un esame da parte del tribunale fallimentare, la domanda di concordato, se ritenuta seria ed affidabile, e sempre che non ricorrano le condizioni ostative di cui al primo comma dell'art. 160 L.F., venga sottoposta al giudizio dei creditori, appositamente convocati su disposizione del tribunale, previa nomina del G.D. e di commissario giudiziale.
Nell'udienza all'uopo fissata avanti al G.D. - i creditori sono chiamati a votare sulla domanda di concordato e la domanda si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresenti almeno due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto.
Nei successivi venti giorni le dichiarazioni di adesione pervenute per lettera o telegramma sono valutate ai fini dell'eventuale raggiungimento (della maggioranza dei due terzi dei crediti ammessi al voto.
Terminate le su specificate operazioni, il G.D. ne riferisce al tribunale ai sensi dell'art. 179 L.F. se le maggioranze previste non sono raggiunte o procede ai sensi dell'art. 180 stessa legge se le maggioranze risultano raggiunte.
Tenuta presente la indicata scansione delle fasi preordinate all'approvazione o meno della domanda di concordato preventivo, non residuano spazi per la formulazione di proposte migliorative, dopo La manifestazione di voto da parte dei creditori, nell'udienza all'uopo prevista.( vedi Cass. civ. sez. I, n 1733/1966; Cass. civ. sez. I, 12 11 1985 n 5528; Cass. civ. sez. I, 29.7.1987 n 6549).
A sostegno dell'indicata conclusione va infatti rilevato in particolare che : non è prevista dalla legge fallimentare una norma che stabilisca quale organo dovrebbe valutare la serietà e fondatezza dalla proposta migliorativa e provvedere quindi alla riconvocazione dei creditori, posto che non può dubitarsi che tutti i creditori dovrebbero essere posti in grado di esercitare il diritto di esprimere nuovamente il proprio voto.
Inoltre nell'art. 175 L.F. è testualmente precisato che all'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione "e le proposte definitive del debitore", espressione questa che lascia intendere come successivamente non sia possibile presentare ulteriori proposte.
D'altra parte la facoltà lasciata al debitore di formulare successive proposte migliorative, anche minime, nell'ambito dei venti giorni previsti dall'art. 178 L. F. , con conseguente convocazione dei creditori, e nuova decorrenza dei termini di cui all'art. 178 L.F., sposterebbe sine die l'accertamento definitivo della volontà dei creditori stessi e quindi l'espletamento degli ineludibili adempimenti, previsti dagli artt. 179 e 162 II comma L.F., finalizzati all'immediata declaratoria di fallimento, nell'ipotesi di mancato raggiungimento delle maggioranze previste. Infine terminata la votazione di cui all'art. 175 L. F. , sono consentite solo manifestazioni di adesione, ai fini del raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, ai sensi dell'art. 178 L.F., da esprimersi però esclusivamente sulla domanda originaria, cristallizzatasi definitivamente nel corso della riunione dei creditori e non sull'eventuale proposta migliorativa, della quale nessun creditore ha conoscenza legale.
Adesioni che devono essere necessariamente valutate, posto che nella legge non si rinvengono ipotesi che consentano di escludere o interrompere l'esame delle adesioni stesse, pervenute per posta o telegramma, nei venti giorni successivi alla votazione. Da ciò consegue che se al termine dei necessari corteggi la originaria domanda di concordato risulta respinta, la proposta migliorativa, nelle more avanzata dal debitore, si configura sostanzialmente come una domanda nuova, inammissibile, stante l'espresso divieto contenuto nell'art. 160 n 2) L.F., mentre qualora l'originaria domanda fosse accolta, si aprirebbe la procedura dell'omologazione del concordato, rimanendo così irrilevante la proposta migliorativa
Né vale a modificare le esposte considerazioni l'inciso contenuto nell'art. 160 L.F. che testualmente recita " fino a che il suo fallimento non è dichiarato può proporre ai creditori un concordato preventivo", considerato che tale espressione va riferita alla proposta originaria di concordato, come chiarito dalla successiva espressione contenuta nell'articolo stesso che precisa " secondo le disposizioni di questo titolo" che escludono, come su precisato la possibilità di formulare proposte migliorative, dopo la votazione di cui all'art. 175 L.F.
Ritiene pertanto il Collegio, nonostante l'esistenza di alcune voci contrarie in dottrina che espletate la discussione e la votazione di cui all'art.175 L.F., il debitore non possa più formulare alcuna proposta migliorativa della originaria domanda di concordato e che quindi, per il debitore stesso, in tale ipotesi, resti percorribile solo la strada dell'opposizione al fallimento di cui all'art. 18 R.D. n 267/1942.
Il ricorso pertanto va accolto e l'impugnata sentenza va quindi cassata senza rinvio, non residuando questioni da sottoporre all'esame del giudice di merito.
Attesa la natura della questione trattata, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P. Q. M.

accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza, spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 1 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1999.