Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11014 - pubb. 03/09/2014

Anticipazione in conto corrente e diritto della banca di incamerare le somme riscosse in forza del patto di compensazione anche in caso di ammissione all’amministrazione controllata

Cassazione civile, sez. I, 05 Agosto 1997, n. 7194. Est. Olla.


Anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente - Ricevute incassate dalla banca successivamente all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata del correntista - Compensazione con altri crediti nei confronti del correntista successivamente fallito - Ammissibilità - Condizioni - Originario patto di compensazione o di annotazione ed elisione di partite di segno opposto - Necessità



In relazione ad un'operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, effettuata prima dell'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, qualora il fallimento del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, occorre accertare se la convenzione relativa all'operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto preveda o meno una clausola che attribuisca alla banca il diritto di "incamerare" le somme riscosse, ossia il cosiddetto patto di compensazione o, secondo altra definizione, il patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto, in quanto solo in tale ipotesi la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito verso la stesso cliente conseguenti ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale

Segnalazione di Paola Cuzzocrea, Avvocato in Mantova avvocato.cuzzocrea@gmail.com  


 


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