Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11088 - pubb. 10/09/2014

Equiparazione dei creditori privilegiati ai chirografari ex art. 177 L.F. e portata sostanziale della norma

Appello Napoli, 25 Giugno 2014. Est. Dacomo.


Concordato preventivo – Condizioni per l’ammissione – Insussistenza

Concordato preventivo – Equiparazione dei creditori privilegiati ai chirografari per la parte residua del credito – Portata sostanziale della disposizione

Concordato preventivo – Condizioni per l’ammissione – Asseverazione del piano – Attendibilità – Insussistenza

Ricorso di fallimento – Presupposti – Legittimazione – Sussistenza



Ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f., l’imprenditore è tenuto al deposito con ricorso dei “bilanci relativi agli ultimi tre esercizi”, oltre alla aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa prevista del precedente comma 2. Il termine “bilancio” utilizzato in relazione agli ultimi tre esercizi sta ad indicare evidentemente cosa diversa da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e si riferisce pertanto non ad un documento informalmente predisposto dall’amministratore bensì al tipico documento previsto dall’art. 2478 bis c.c., redatto ai sensi degli artt. 2423 cc e ss., ovvero accompagnato dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, approvato dall’assemblea e depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

La disposizione contenuta nell’art. 177, comma 3, l.f. secondo cui “i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede ai sensi dell’art. 160 la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito” esplica i propri effetti non solo ai fini del voto, ma anche dal punto di vista sostanziale rendendo chirografario il credito residuo, con la conseguente sua equiparazione ai creditori chirografari in punto di necessità di considerazione di pagamento in percentuale, rendendosi pertanto inammissibile la sua esclusione da ogni previsione di riparto. Ne consegue che la previsione del pagamento del creditore privilegiato in misura corrispondente alla previsione di realizzo dell’immobile ipotecato, senza previsione di alcuna percentuale di pagamento, neanche minima, della parte di credito declassata e chirografaria, con l’effetto di creare per tale valore residuo una classe di chirografari con percentuale di soddisfazione pari a zero, determina l’inammissibilità. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

L’attestazione che non ha esposto né rilevato che i bilanci erano stati criticati dal collegio sindacale e non approvati dalla assemblea dei soci, e non ha, pertanto, svolto alcuna considerazione in ordine alle contestazioni svolte dal collegio sindacale ai bilanci stessi, quanto meno per confutarle e ritenerle infondate, si presenta assolutamente generica ed inattendibile, ed è inidonea a consentire una ponderata valutazione della fattibilità del piano proposto. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

L’esame della esistenza o inesistenza del credito vantato dal ricorrente è estraneo all’oggetto del procedimento, dal momento che l’oggetto del procedimento è solo quello – indicato dal comma 4 dell’art. 15 l.f. – relativo all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, e la valutazione del credito del ricorrente funge esclusivamente da presupposto di legittimazione alla presentazione del ricorso. E ciò è tanto più vero se si considera che comunque il creditore che ha chiesto il fallimento del proprio debitore è tenuto a presentare domanda di ammissione allo stato passivo, se vuole divenire creditore concorsuale. Non è pertanto neanche necessario che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo, essendo legittimato al ricorso anche il titolare di un credito non scaduto, sottoposto a condizione o contestato; le contestazioni pendenti sul credito posto a base della sentenza di fallimento non impediscono quindi che il tribunale conosca incidenter tantum del credito dell’istante per accogliere l’istanza di fallimento. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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