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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11150 - pubb. 17/09/2014.

Lucro oggettivo e fallimento della società cooperativa. Natura devolutiva del reclamo ex art. 18 L.F.


Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 2014. Est. Loredana Nazzicone.

Fallimento - Società cooperativa - Imprenditore commerciale - Presupposti - Lucro oggettivo - Necessità - Fine mutualistico - Compatibilità - Fallibilità - Fattispecie

Reclamo ex art. 18 legge fall. - Effetto devolutivo pieno - Limiti di cui agli art. 342 e 345 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Contestazione, per la prima volta in sede di reclamo, della qualità di imprenditore commerciale - Ammissibilità


Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento di una società cooperativa avente quale oggetto la commercializzazione verso terzi di prodotti agricoli conferiti dai soci, dei quali la società incassava il prezzo, senza che sia risultato provato che tutte le operazioni di vendita ed incasso compiute dalla società siano state seguite dal completo versamento del denaro ai soci). (massima ufficiale)

Il "reclamo" avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 legge fall., come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che ha ridenominato il precedente istituto dell'"appello", adeguandolo alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno. Ne consegue l'inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. in tema di nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova, restando priva di conseguenze processuali la circostanza che la società fallita abbia dedotto solo in tale sede l'insussistenza della propria qualità di imprenditore commerciale. (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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