Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11241 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bergamo, 06 Agosto 2014. .


Concordato preventivo - Stima del patrimonio ceduto i creditori - Destinazione dell’eccedenza a creditori diversi a quelli imposti dall’ordine delle cause di prelazione - Inammissibilità



L’indicazione di un valore di mercato attestato dal professionista non autorizza il debitore che cede ai creditori il proprio patrimonio a destinare eventuali risorse aggiuntive a creditori diversi da quelli che vanno soddisfatti prioritariamente, secondo l’ordine di cui agli articoli 2751 e seguenti c.c.; se, infatti, così non fosse, anche nelle proposte concordatarie che sono caratterizzate dalla previsione della cessione dei beni senza indicazione del soggetto acquirente (soggetto che deve quindi essere necessariamente individuato tramite una procedura competitiva attraverso i principi che governano le vendite in sede fallimentare), si finirebbe per qualificare come c.d. finanza nuova quella parte di prezzo integrante un quid pluris rispetto al valore stimato dall’attestatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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