Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11276 - pubb. 10/01/2014

Compete al debitore ed è atto di ordinaria amministrazione l’azione volta a dedurre l’inefficacia dell’ipoteca giudiziale

Cassazione civile, sez. I, 12 Marzo 1990, n. 2004. Est. Saggio.


Inefficacia di ipoteca giudiziale - Azione relativa - Legittimazione del debitore



L'inefficacia dell'ipoteca giudiziale, che sia stata iscritta, su beni del debitore ammesso all'amministrazione controllata, dopo la data della presentazione della relativa istanza (data a partire dalla quale si verificano gli effetti della procedura concorsuale), può essere dedotta in giudizio dal debitore medesimo, in considerazione del suo interesse al mantenimento dell'integrità del patrimonio, ed altresì senza necessità di autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di atto conservativo, il quale rientra nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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