Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11443 - pubb. 27/10/2014

La dichiarazione del cliente di volere comunque dar corso all’operazione non ha valore confessorio e non esonera l’intermediario dall’onere della prova a suo carico

Cassazione civile, sez. I, 06 Agosto 2014, n. 17726. Est. Lamorgese.


Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell’intermediario - Dichiarazione del cliente di volere “comunque dare corso all’operazione” - Valore confessorio - Esclusione



La dichiarazione del cliente, contenuta nell’ordine di acquisto di prodotti finanziari e formulata in modo riassuntive generico, nella quale egli affermi di aver ricevuto un’informazione completa sulle caratteristiche sui rischi dei medesimi prodotti, non può essere considerata una confessione stragiudiziale, a norma dell’articolo 2735 c.c., perché rivolta alla formulazione di un giudizio (sull’adempimento dell’obbligazione della controparte) e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, ed intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano state fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario; ne consegue che, in tal caso, l’ordine del cliente di volere “comunque dare corso all’operazione”, a norma dell’articolo 29, comma 3, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, benché impartito o registrato per iscritto, non vale ad esonerare da responsabilità la banca che non abbia offerto prova rigorosa di avere adempiuto agli obblighi informativi inerenti anche alle ragioni della ritenuta inadeguatezza dell’operazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Domenico Palumbo


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