Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1157 - pubb. 01/07/2007

Ordini di borsa, forma e prova

Tribunale Milano, 07 Novembre 2007. Est. Silvia Brat.


Rito societario – Notifica tra difensori a mezzo fax – Inesistenza – Esclusione – Nullità – Sussistenza – Principio di conservazione ex art. 156 c. 3 c.p.c..

Intermediazione finanziaria – Contratto di negoziazione – Inesistenza degli ordini di borsa – Onere di forma scritta ad probationem – Mancato assolvimento – Nullità per inesistenza della volontà contrattuale di conferire gli ordini di borsa.



La notifica effettuata a mezzo fax direttamente tra difensori va iscritta nella categoria della nullità in quanto effettuata con un mezzo di trasmissione previsto dall’ordinamento ma al di fuori delle disposizioni normative specifiche e da soggetto non abilitato. L’adesione alla tesi della nullità comporta la sanatoria ad opera ed in conseguenza di una convalida da parte dei destinatari dell’atto. (gv)

In presenza di contestazione in merito all’insussistenza degli ordini di borsa, incombe sull’intermediario l’onere di provare per iscritto l’esistenza di detti ordini (forma scritta ad probationem). Dal mancato assolvimento di tale onere probatorio consegue la dichiarazione di nullità delle operazioni di investimento per inesistenza della volontà contrattuale di conferire gli ordini di borsa. (gv)


Segnalazione dell'Avv. Michela Schirò


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