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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11620 - pubb. 10/01/2014.

Dichiarazione di fallimento e oneri difensivi del debitore


Cassazione civile, sez. I, 02 Agosto 1990. Est. Pannella.

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore - Previa convocazione - Per successive istanze da parte di altri creditori - Necessità - Esclusione


Nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, una volta che il debitore sia stato informato dello avvio della procedura nei suoi confronti e sia stato posto in condizione di svolgere le sue difese, non è necessario che egli sia nuovamente convocato ed avvertito ogni qualvolta si aggiungano istanze di fallimento da parte di altri creditori, avendo egli l'Onere di seguire lo sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine sia alle eventuali informazioni richieste d'ufficio dal tribunale sulle condizioni soggettive ed oggettive dell'impresa, sia alle eventuali ulteriori pretese creditorie inserite nel coacervo delle istanze e delle prove a suo carico. (massima ufficiale)

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