Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1166/2008p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Mondovì, 13 Febbraio 2008, n. 0. .


Concordato preventivo – Dichiarazione di inammissibilità – Applicazione della normativa di cui al d.lgs. 5/2006 – Dichiarazione di fallimento – Applicazione della normativa di cui al d.lgs. 169/2007.



La revoca ex art. 173 l. fall. dell’ammissione al concordato preventivo il cui procedimento sia iniziato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 5/2006 è regolata dall’art. 173 nella formulazione vigente sino al 31.12.2007, in quanto l’art. 22 del d.lgs. 169/2007 dispone che le norme del correttivo si applicano solo “..alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore [1 gennaio 2008]”. La conseguente sentenza di fallimento e il relativo procedimento sono invece regolati dalla normativa risultante dall’ultima modifica, posto che lo stesso art. 22 d.lgs. 169/2007 dispone che le norme del correttivo si applicano “..ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)