Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11710 - pubb. 01/07/2010

.

Appello Milano, 20 Novembre 2014. .


Concordato preventivo - Falcidia dei crediti per Iva e ritenute in assenza di transazione fiscale - Diversità di trattamento rispetto all'esecuzione fallimentare, a quella individuale ed al concordato preventivo - Giustificazione



In tema di falcidia dei crediti per Iva e ritenute nell'ambito del concordato preventivo senza transazione fiscale, la diversità di trattamento di detti crediti rispetto all'esecuzione fallimentare ed a quella individuale trova giustificazione nel fatto che in queste ipotesi si è in presenza di un'esecuzione di natura coattiva, imposta al debitore, il quale risponde nei limiti di capienza del proprio patrimonio, mentre nel concordato preventivo si è in presenza di una procedura esecutiva preventiva su base negoziale ove l'imprenditore può accedere alla soluzione di composizione della crisi soltanto nell'ipotesi in cui, per determinati crediti, sia garantito l'integrale soddisfacimento. Nel concordato fallimentare, nell'ambito del quale la falcidia dei crediti è consentita e dove pure si ha una forma di composizione negoziale della crisi, la situazione non è perfettamente equiparabile a quella del concordato preventivo, in quanto, nonostante le innegabili analogie tra le due procedure - soprattutto dopo i recenti interventi legislativi del 2006 e del 2007 che ne hanno accentuato il carattere privatistico -, permangono significative differenze. Il concordato fallimentare, infatti, si inserisce in una procedura fallimentare già in atto ed è un modo alternativo di chiusura del fallimento, mentre il concordato preventivo persegue la finalità di evitarlo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato